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Sentenza

Sentenza n. 2135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1415/2024, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202506078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di casa funeraria, rilasciata in variazione della precedente autorizzazione per sala del commiato, e relativi atti istruttori e parere ASL

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa autorizzata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha contestato la sentenza del TAR Puglia-Lecce che aveva respinto il ricorso contro l'autorizzazione rilasciata dal Comune alla controinteressata per l'esercizio di una casa funeraria. Ha dedotto, in primo luogo, che l'autorizzazione avrebbe regolarizzato una precedente situazione illegittima, che il procedimento si sarebbe svolto in tempi eccessivamente rapidi e senza una nuova istruttoria, e che il Comune avrebbe dovuto considerare le precedenti segnalazioni dell'appellante e la sanzione irrogata alla controinteressata. Ha inoltre lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'istruttoria svolta per la precedente sala del commiato non fosse sufficiente per autorizzare una casa funeraria, trattandosi di attività differenti quanto a requisiti strutturali, tecnici, impiantistici e gestione sanitaria del feretro. In particolare, ha censurato il parere favorevole della ASL, ritenendolo immotivato e non idoneo ad attestare il possesso dei requisiti per la casa funeraria, nonché la mancata effettuazione di un nuovo sopralluogo.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: le ragioni soggettive che avevano indotto la controinteressata a presentare la nuova istanza non erano di per sé rilevanti; il precedente giudizio sulla sala del commiato e le modalità di esercizio della precedente autorizzazione non costituivano oggetto del processo. Le segnalazioni dell'appellante non producevano automaticamente effetti sull'istruttoria, mentre la sanzione del 30 luglio 2024 riguardava esclusivamente l'installazione non autorizzata di due targhe pubblicitarie sulla strada e non dimostrava l'assenza dei requisiti per l'attività funeraria. L'utilizzo di documentazione e accertamenti già acquisiti dall'amministrazione non determina, di per sé, l'illegittimità del nuovo procedimento. Il secondo motivo è stato respinto sia perché l'unica censura direttamente riferita alla motivazione della sentenza di primo grado era infondata, sia perché le ulteriori doglianze erano generiche e non indicavano puntualmente quali requisiti normativi sarebbero mancati o non sarebbero stati verificati. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'autorizzazione richiamava una relazione tecnica integrativa, la documentazione impiantistica, il precedente parere ASL, l'autorizzazione alla sala del commiato e gli altri elementi istruttori acquisiti. Il parere ASL era stato espresso per l'attività di casa funeraria, dava conto di un sopralluogo, descriveva dettagliatamente gli ambienti e considerava la dotazione impiantistica prevista dal regolamento regionale. La censura relativa alla sua insufficienza era quindi generica e non conducente. L'appellante è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori, per le spese del grado a favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    specifiche censure avverso i capi della sentenza gravata

    L'appello deve contenere critiche specifiche e puntuali alle statuizioni e alla motivazione della sentenza impugnata; le deduzioni non correlate alla decisione di primo grado non soddisfano l'onere di specificazione.

  • art. 17, comma 2, lett. a), l.r. n. 34/2008

    esposizione delle salme dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri

    La disposizione definisce la casa funeraria nell'ambito delle strutture di commiato, distinguendola dalla sala del commiato.

  • art. 15, regolamento regionale n. 8/2015

    requisiti di cui alla lett. c del comma 3 ... e alla lett. B del comma 5

    La disciplina regionale individua requisiti strutturali e impiantistici per le strutture di commiato; il giudice ha ritenuto che i profili indicati dall'appellante fossero stati comunque esaminati dall'ASL.

  • art. 23, comma 4, d.lgs. n. 285/1992

    La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada

    La sanzione irrogata alla controinteressata riguardava l'installazione non autorizzata di due targhe pubblicitarie e non costituiva prova dell'assenza dei requisiti per l'esercizio della casa funeraria.

Massime di principio

  • L'utilizzo, in un nuovo procedimento autorizzatorio, di elementi istruttori già acquisiti dall'amministrazione in un procedimento precedente non determina di per sé l'illegittimità del nuovo provvedimento, quando tali elementi siano pertinenti e idonei a verificare i presupposti dell'attività autorizzata.
  • La contestazione del difetto di istruttoria deve indicare in modo puntuale quali specifici requisiti normativi non siano stati verificati e in che modo tale omissione incida sul provvedimento; il richiamo generico alla diversità tra due attività regolamentate non è sufficiente.
  • Un parere tecnico-sanitario può fondare il provvedimento autorizzatorio quando dia conto delle verifiche svolte, descriva gli ambienti e le relative funzioni e consideri la documentazione tecnica e impiantistica pertinente, anche se adottato nel corso di un precedente procedimento.
  • Nel giudizio d'appello è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni riferite direttamente all'atto amministrativo, senza critica puntuale alle statuizioni del primo giudice, non soddisfa l'onere previsto dall'art. 101, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveMotivazione del provvedimentoAppello
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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