Sentenza del 01/06/2017 n. 3899 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di liquidazione - Motivazione - Diritto alla difesa del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Non è stato ravvisato alcun vizio di motivazione, poiché l’avviso esplicitava in modo adeguato le ragioni della pretesa, anche mediante il richiamo all’atto presupposto. L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto in quanto il contribuente ha potuto comprendere le contestazioni dell’Amministrazione e proporre ricorso, dimostrando di essere stato concretamente posto in condizione di difendersi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di liquidazione per insufficiente motivazione, ritenendo di non essere stato posto nella condizione di conoscere adeguatamente le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. L’avviso richiamava inoltre un atto presupposto fondato su un provvedimento accertativo dell’Ufficio provinciale del territorio.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e di individuare gli elementi necessari per contestarla.
- Il requisito motivazionale può essere assolto anche mediante il richiamo a un atto presupposto, purché tale richiamo renda conoscibili, direttamente o indirettamente, i presupposti dell’imposizione.
- La motivazione deve essere valutata in funzione del diritto di difesa: se il contribuente ha potuto proporre un ricorso consapevole e specifico, è più difficile configurare un vizio motivazionale.
- La mera contestazione formale dell’insufficienza della motivazione non è decisiva: occorre dimostrare che le carenze dell’atto abbiano concretamente impedito la comprensione della pretesa o l’esercizio della difesa.
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