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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23515/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione di una delibera condominiale del 27 marzo 2006, poi rigettata in appello dopo riforma della decisione di primo grado. Il ricorrente deduceva in cassazione che la Corte d'appello avesse erroneamente valutato l'istruttoria tecnica acquisita nel giudizio di primo grado, avesse omesso una motivazione sufficiente e contraddittoria, e avesse violato gli artt. 192, n. 4, e 118 c.p.c.; in particolare contestava la modifica delle tabelle millesimali secondo il parere del consulente di parte del condominio, l'affermazione che il tratto fognario fosse utilizzato solo dal ricorrente e la conseguente ripartizione delle spese, che a suo dire avrebbe dovuto avvenire secondo la tabella A. La Corte rilevava inoltre un vizio preliminare della notificazione del ricorso, eseguita nelle mani del portiere senza la raccomandata prevista dall'art. 139, comma 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, anzitutto, che la notificazione era nulla per mancato invio della raccomandata al destinatario quando l'atto era stato consegnato al portiere, ma ha ritenuto di non ordinare la rinnovazione della notifica perché il ricorso appariva prima facie inammissibile e la rinnovazione avrebbe solo allungato i tempi senza utilità processuale. Nel merito del motivo unico, la censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo apodittico e confuso, senza individuare un errore di diritto, e perché pretendeva ancora un sindacato sulla sufficienza della motivazione non più consentito dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., essendo oggi denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 139, comma 4, c.p.c.

    notifica al portiere con obbligo di avviso al destinatario mediante raccomandata

    la mancata spedizione della raccomandata integra un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina la nullità della notificazione nei confronti del destinatario

  • art. 139, comma 3, c.p.c.

    la consegna dell'atto al portiere è una modalità di notificazione soggetta al successivo avviso raccomandato previsto dal comma 4

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non più il semplice difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 192 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione dell'istruttoria tecnica, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro motivazionale, senza superare il vaglio di ammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La notificazione eseguita al portiere senza l'invio della raccomandata informativa previsto dall'art. 139, comma 4, c.p.c. è nulla nei confronti del destinatario, pur restando salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ai fini dei rapporti con il notificante.
  • Quando il ricorso per cassazione è prima facie inammissibile, la Corte può evitare la rinnovazione della notificazione nulla se tale attività comporterebbe solo un inutile allungamento dei tempi processuali senza alcun vantaggio per la tutela effettiva dei diritti delle parti.
  • Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: il ricorso deve individuare specificamente un errore di diritto o un vizio ammissibile nei limiti dell'art. 360 c.p.c., non essendo sufficiente una generica critica alla valutazione del materiale istruttorio o alla motivazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più censurabile in cassazione il mero difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione; è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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