Cassazione Civile, Ordinanza n. 35125/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento sintetico relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile Irpef di un contribuente applicando il redditometro, in ragione del possesso di beni indice di capacità contributiva e del sostenimento di spese per incrementi patrimoniali. Il giudice tributario di appello aveva accolto il gravame del contribuente, ritenendo sostanzialmente insufficiente il mero richiamo ai fattori-indice previsti dai decreti ministeriali del 1992 e censurando l’omessa applicazione dei criteri del d.m. 24 dicembre 2012. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando falsa applicazione dell’art. 22 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, in relazione all’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012 e ai d.m. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992. In sintesi, ha sostenuto: a) che la prova, da parte dell’Amministrazione, dei fatti-indice di capacità contributiva individuati dai decreti del 1992 è sufficiente a far scattare l’onere della prova contraria a carico del contribuente, senza necessità di ulteriori elementi; b) che la disciplina introdotta dal d.m. 24 dicembre 2012 non era applicabile agli anni 2007 e 2008, poiché la novella legislativa e il regolamento attuativo operano solo per gli accertamenti relativi a redditi con termine di dichiarazione non scaduto al 31 maggio 2010, cioè per il 2009 e gli anni successivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretto il primo profilo di censura, ribadendo che nel redditometro la dimostrazione dei fatti-indice di maggiore capacità contributiva da parte dell’Amministrazione esonera questa da ulteriori prove e trasferisce sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Ha inoltre ritenuto errata la sentenza d’appello nella parte in cui aveva applicato, ai fini degli accertamenti per gli anni 2007 e 2008, il d.m. 24 dicembre 2012, poiché la disciplina intertemporale limita espressamente la sua efficacia ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78/2010 e, comunque, ai redditi dal 2009 in avanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta del difensore del controricorrente di liquidazione del compenso in relazione al patrocinio a spese dello Stato, poiché tale liquidazione non spetta alla Cassazione.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disciplina dell’accertamento sintetico-redditometro, nella versione applicabile ratione temporis, consente la determinazione del reddito sulla base di fatti-indice di capacità contributiva e pone a carico del contribuente la prova contraria.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Le modifiche all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 hanno efficacia solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, dunque per i periodi d’imposta 2009 e successivi.
art. 5 d.m. 24 dicembre 2012
Le disposizioni del decreto si applicano alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi a decorrere dagli anni d’imposta 2009.
d.m. 10 settembre 1992
Contiene l’elenco dei beni e servizi e i relativi fattori-indice di capacità contributiva utilizzabili nell’accertamento sintetico.
d.m. 19 novembre 1992
Aggiorna le tabelle dei fattori-indice di capacità contributiva ai fini del redditometro.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia in cassazione della falsa applicazione di norme di diritto.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83
La Corte afferma che la Cassazione non è competente a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la competenza spetta al giudice indicato dalla norma.
l. 30 luglio 2010, n. 122
Conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata per la disciplina intertemporale del nuovo redditometro.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato indirettamente nel riferimento al giudice tributario di appello, senza specifica questione applicativa nel decisum.
Massime di principio
- Nel sistema dell’accertamento sintetico fondato sul redditometro, la prova da parte dell’Amministrazione dei fatti-indice previsti dalla normativa è sufficiente a legittimare la pretesa fiscale e a far sorgere in capo al contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
- La disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 e dal d.m. 24 dicembre 2012 non si applica agli accertamenti relativi a periodi d’imposta anteriori al 2009, in presenza di una chiara previsione intertemporale che ne delimita l’efficacia.
- Quando una disposizione transitoria indica espressamente il perimetro temporale di applicazione di una nuova disciplina, non è consentito disapplicarla invocando il carattere procedimentale della norma, il tempus regit actum o un generico superamento dell’impianto previgente.
- Il favor rei è principio riferibile alle norme sanzionatorie e non può essere esteso a regole che disciplinano poteri di accertamento o formazione della prova.
- Nel giudizio di cassazione la Corte non è competente a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, competenza che spetta al giudice individuato dal d.P.R. n. 115/2002.
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