Sentenza n. 3876/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 222/2024, del 25/6/2024, con la quale il Tribunale di Varese- sezione lavoro - ha disposto come segue: «(…) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, per l’importo di €500,00 per ciascun anno scolastico; per l’effetto, condanna il Ministero resistente all’attribuzione della Carta Elettronica in favore del ricorrente, per l’importo di €500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo (…)».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero il 28 marzo 2025, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, oltre interessi legali. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento degli importi dovuti e degli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni successivo ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare specificamente la pretesa né documentare l'integrale esecuzione. Il TAR ha preliminarmente rilevato la necessità di regolarizzare mediante asseverazione la copia informatica della sentenza e l'attestazione del passaggio in giudicato; il ricorrente ha adempiuto all'ordinanza istruttoria. È stata inoltre verificata la procedibilità del ricorso per il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal titolo giudiziale, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati, oltre agli interessi secondo il giudicato. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 60 giorni agli atti necessari all'esecuzione, senza compenso. Ha respinto la domanda di astreinte perché manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all'entità del debito, alla posizione del debitore pubblico e all'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni eccessivamente afflittive. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Impone, per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini della procedibilità del ricorso.
art. 2233, comma 2, c.c.
Richiamato quale criterio di adeguatezza per la liquidazione delle spese professionali, tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inadempimento può essere dichiarato quando il creditore documenti il titolo passato in giudicato e l'amministrazione, pur costituita, non dimostri l'integrale esecuzione dell'obbligo, né contesti specificamente la pretesa.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, dopo la scadenza del termine, precisandone tempi e poteri esecutivi.
- La misura coercitiva pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente la natura e l'entità del debito pubblico e le circostanze dell'inadempimento, essa risulti manifestamente iniqua o comporti locupletazioni eccessive o una sanzione sproporzionatamente afflittiva.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione deve essere verificato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, prima della proposizione del ricorso.
- La copia informatica del titolo giudiziale e dell'attestazione del passaggio in giudicato priva della prescritta asseverazione può essere regolarizzata nel termine perentorio assegnato dal giudice; l'inosservanza del termine può rilevare ai fini dell'ammissibilità o della ricevibilità del ricorso.
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