Cassazione Penale, Ordinanza n. 22499/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena a mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per la guida in stato di ebbrezza aggravata dalla soglia alcolemica più elevata contestata. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto la carenza e l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, sostenendo in sostanza che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente giustificato l'affermazione di responsabilità e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua, logicamente coerente e idonea a giustificare sia il riconoscimento della responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio. Il motivo di ricorso è stato considerato generico, aspecifico e non deducibile in sede di legittimità perché non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 1 e 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice contestata, relativa alla guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave per tasso alcolemico superiore alla soglia prevista dalla lettera c).
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché fondato su motivi generici e aspecifici, non adeguatamente confrontati con la sentenza impugnata.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile un motivo che si risolva in una censura meramente assertiva o generica della motivazione, senza specifico confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La motivazione è immune da censura in cassazione quando la decisione di merito espone in modo coerente le ragioni dell'affermazione di responsabilità e della determinazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.
- La deduzione di vizio motivazionale in sede di legittimità deve essere specifica, puntuale e riferita alle effettive ragioni decisorie, non potendo limitarsi a formule di stile.
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