Sentenza n. 2191/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a. dell’Avviso di revoca in autotutela della “Gara Europea a procedura aperta per l’appalto di un accordo quadro per il servizio di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere connessa agli interventi di investimento e manutenzione di Tangenziale di Napoli s.p.a.”, Tender 650 – CIG B22170FD8F, inoltrato alla ricorrente in data 19.11.2024; b. del provvedimento con il quale la Tangenziale di Napoli s.p.a. ha determinato di revocare in autotutela la gara di cui alla lettera che precede; c. di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla stessa ricorrente il 30\1\2025, per l’annullamento: a. del Bando, del Disciplinare, del Capitolato speciale di appalto e di tutti gli allegati relativi alla nuova gara analoga indetta dalla stazione appaltante e contrassegnata da CIG B4F408C51C; b. del Disciplinare di gara, e in particolare dei suoi articoli 7.2 e 7.3; c. degli atti, sconosciuti negli estremi e ove esistenti, con i quali è stata adottata la decisione di indire la nuova procedura; d. di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca in autotutela della gara originaria e, con motivi aggiunti, bando, disciplinare e capitolato della nuova gara, con particolare riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca della gara per l’affidamento di un accordo quadro relativo ai servizi di installazione, rimozione e guardiania della segnaletica di cantiere sulla Tangenziale di Napoli. Ha dedotto, in sintesi, lo sviamento di potere, ritenendo tardiva la revoca e intervenuta quando la procedura era già giunta alla valutazione delle offerte; il difetto di motivazione; l’insussistenza del sovradimensionamento o dell’eccessiva restrittività dei requisiti originari; l’assenza dei presupposti dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, non essendovi sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamenti imprevedibili della situazione di fatto o una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Con motivi aggiunti ha impugnato il bando, il disciplinare e gli atti della nuova procedura, censurando in particolare i requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare: il fatturato globale minimo di euro 6.300.000 e l’esecuzione, nel triennio precedente, di almeno un contratto analogo di importo minimo pari a euro 1.900.000. Ha sostenuto che tali requisiti fossero illogici e non conformi all’art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione, poiché la revoca era intervenuta prima dell’aggiudicazione, e l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse attuale, poiché le clausole della nuova gara non erano immediatamente escludenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione relativa alla revoca, riconoscendo che la partecipazione alla gara, anche in presenza di soli tre concorrenti e dell’onere economico sostenuto, integra una posizione differenziata e qualificata idonea a contestare il ritiro della procedura. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura di sviamento: la revoca non è soggetta ai termini predeterminati propri dell’annullamento d’ufficio e, comunque, era intervenuta prima dell’attribuzione dei punteggi e dell’individuazione del miglior offerente, senza che fosse maturato un particolare affidamento sull’aggiudicazione. Ha giudicato sufficiente la motivazione della revoca, fondata sull’interesse pubblico alla massima partecipazione, sul favor partecipationis e sull’esigenza di evitare requisiti sproporzionati o eccessivamente restrittivi, soprattutto a danno delle micro, piccole e medie imprese. Ha escluso profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà nella rivalutazione dei requisiti da parte della stazione appaltante. Il confronto tra le due gare ha confermato tale finalità: il requisito relativo ai servizi analoghi è stato ridotto da un importo pari al 30% della base d’asta di euro 10.500.000 a euro 1.900.000, mentre il fatturato globale è stato ridotto da euro 20.000.000 a euro 6.300.000. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR li ha dichiarati inammissibili perché le clausole contestate non erano immediatamente lesive né escludenti: la ricorrente aveva potuto presentare l’offerta e le clausole rendevano i requisiti meno stringenti rispetto alla gara revocata. Le clausole non immediatamente escludenti devono essere impugnate, di regola, insieme all’atto applicativo concretamente lesivo. Il TAR ha comunque esaminato le censure anche nel merito, ritenendole infondate. L’art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023 pone per il fatturato globale un limite massimo, non un limite minimo; pertanto, il requisito di euro 6.300.000 non violava la norma ed era coerente con l’importo massimo affidabile al primo classificato, pari al 60% della base d’asta. Anche il requisito relativo a un contratto analogo di euro 1.900.000 è stato ritenuto non manifestamente illogico o sproporzionato, anche in rapporto ai contratti applicativi precedentemente affidati e alla media annua degli importi.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca può essere adottata per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e non è soggetta ai termini predeterminati stabiliti per l’annullamento d’ufficio; nel caso concreto era giustificata dall’esigenza di ampliare la partecipazione e correggere requisiti ritenuti sovradimensionati.
art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023
tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese
I requisiti speciali devono essere stabiliti considerando l’interesse al più ampio numero di concorrenti e favorendo l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese.
art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto.
La disposizione stabilisce un limite massimo al fatturato globale richiedibile, non un limite minimo; non impedisce quindi alla stazione appaltante di fissare una soglia inferiore, purché ragionevole e proporzionata.
art. 71 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale base normativa della procedura aperta originaria.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Sono richiamati per la definizione del giudizio secondo il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- La partecipazione a una procedura di gara, con il sostenimento dei relativi oneri, attribuisce all’operatore economico una posizione differenziata e qualificata che legittima l’impugnazione della revoca della gara anche prima dell’aggiudicazione, purché la procedura sia stata effettivamente partecipata.
- La revoca di una gara non è soggetta ai termini predeterminati stabiliti per l’annullamento d’ufficio; la sua legittimità va valutata in relazione alla concreta rivalutazione dell’interesse pubblico e al rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della motivazione.
- È legittima la revoca di una gara ancora in fase di valutazione delle offerte quando la stazione appaltante accerti che requisiti di partecipazione sovradimensionati o eccessivamente restrittivi comprimono ingiustificatamente la concorrenza e decida di indire una nuova procedura maggiormente aperta, soprattutto alle micro, piccole e medie imprese, in assenza di un affidamento qualificato sull’aggiudicazione.
- Le clausole del bando non immediatamente escludenti, che non rendano impossibile o eccessivamente onerosa la partecipazione, devono essere impugnate insieme all’atto applicativo concretamente lesivo; la loro mera potenziale o astratta lesività non fonda un interesse attuale all’impugnazione immediata.
- L’art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023, nel testo applicabile, pone per il fatturato globale richiesto quale requisito di capacità economico-finanziaria un limite massimo, non un limite minimo; la stazione appaltante può quindi fissare una soglia inferiore, se coerente con l’oggetto dell’appalto, con la struttura dell’affidamento e con l’obiettivo di favorire la partecipazione.
- Le valutazioni della stazione appaltante nella determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o contraddittorietà.
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