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Sentenza

Sentenza del 25/02/2016 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Aosta

OGGETTO:Istanza di rimborso dell'eccedenza detraibile di IVA relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. Cessione dei beni ad una società di leasing e contestuale stipula di un contratto di leasing. Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto che la successiva cessione dei beni a una società di leasing, anche se effettuata nello stesso anno dell’acquisto e accompagnata dalla stipula di un contratto di leasing, non pregiudica il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA. La cessione non elimina retroattivamente la natura ammortizzabile dei beni né l’imposta assolta al momento dell’acquisto, purché sussistano gli altri requisiti previsti dalla legge.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diritto al rimborso dell’IVA previsto dall’art. 30, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 per l’imposta assolta sull’acquisto o importazione di beni ammortizzabili. L’Amministrazione contestava, o comunque riteneva ostativo, il fatto che i beni fossero stati successivamente ceduti a una società di leasing, con contestuale stipula di un contratto di leasing. La questione era stabilire se tale operazione facesse venir meno il requisito sostanziale dell’acquisto di beni ammortizzabili.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972

    Il contribuente può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile IVA, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili.

    Il diritto al rimborso si collega all’IVA assolta sull’acquisto o importazione del bene ammortizzabile. La successiva cessione del bene a una società di leasing, con contestuale leasing, non esclude automaticamente tale diritto.

  • Artt. 102 e 103, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Le disposizioni rilevano per l’individuazione e il trattamento fiscale dei beni ammortizzabili.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate 9 aprile 2002, n. 111

    La prassi amministrativa riconosce l’irrilevanza, ai fini del rimborso, della cessione del bene alla società di leasing quando l’operazione è funzionale alla contestuale stipula del contratto di leasing.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza 16 ottobre 2015, n. 20951

    La Corte ha confermato che la cessione del bene acquistato a una società di leasing non fa venir meno il diritto al rimborso dell’IVA relativa all’acquisto del bene ammortizzabile.

Massime di principio

  • Per verificare il diritto al rimborso IVA occorre fare riferimento alla natura del bene e all’imposta assolta al momento dell’acquisto o dell’importazione, non soltanto alla sua successiva destinazione.
  • La cessione di un bene ammortizzabile a una società di leasing, se collegata alla contestuale stipula di un contratto di leasing, non costituisce di per sé una causa di esclusione dal rimborso.
  • La successiva cessione non produce normalmente un effetto retroattivo tale da cancellare il requisito esistente al momento dell’acquisto.
  • Restano necessari gli ulteriori presupposti di legge, tra cui l’effettiva detraibilità dell’IVA, il superamento della soglia prevista e la corretta documentazione dell’acquisto, della cessione e del contratto di leasing.
  • La conclusione non si estende automaticamente a operazioni prive di effettiva sostanza economica, a beni non ammortizzabili o a fattispecie nelle quali manchino i requisiti ordinari per la detrazione o il rimborso.

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