Sentenza n. 2017/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 69/2024 pubbl. il 06/02/2024 RG n. 898/2023 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 69/2024, nella parte relativa all'accredito sulla carta del docente di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale di Pavia passata in giudicato, notificata al Ministero il 15 maggio 2024 in copia conforme e recante la condanna dell'amministrazione a riconoscere il diritto all'accredito sulla carta del docente di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati. Il Ministero non aveva effettuato l'accredito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, mentre l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, affermando che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo, inteso come provvedimento giudiziario che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Tale nozione è distinta dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.; le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, che hanno eliminato la necessità della formula esecutiva, non incidono sull'applicabilità del termine dilatorio. Nel merito, il giudice ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto giudiziario attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile.
art. 474 c.p.c.
Rileva per la nozione di titolo esecutivo, quale atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva costituisce un requisito distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per l'esecuzione; ciò non esclude la decorrenza del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Ai fini del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, rileva la notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo, ossia del provvedimento giudiziario che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; non rileva invece la spedizione in forma esecutiva come requisito autonomo dell'esecuzione civile.
- L'eliminazione della spedizione in forma esecutiva conseguente alle modifiche dell'art. 475 c.p.c. non determina l'incompatibilità dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 con la disciplina vigente: il termine di 120 giorni continua a decorrere dalla notificazione della sentenza munita dell'attestazione di conformità.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione una prestazione determinata, il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando l'attività attribuita al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione del giudicato.
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