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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36227/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato o comunque determinato il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla dosimetria della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. Il ricorrente lamentava un vizio di illogicità della motivazione in punto di pena, chiedendo in sostanza una sanzione più mite; tuttavia, secondo la Corte di cassazione, le deduzioni erano aspecifiche e non indicavano concreti elementi idonei a scalfire la motivazione puntuale resa dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato sulla determinazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva. Poiché i motivi di ricorso si limitavano a richiedere una pena più lieve senza specifiche censure argomentative contro la motivazione impugnata, è stata pronunciata l'inammissibilità con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, le censure contro la determinazione della pena devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; una richiesta generica di pena più mite è aspecifica e non è idonea a fondare il vizio dedotto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva sono insindacabili in cassazione quando la sentenza impugnata contenga una motivazione puntuale e logicamente coerente sulla dosimetria sanzionatoria.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata in relazione alla natura delle questioni dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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