Cassazione Civile, Ordinanza n. 20354/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. rideterminando gli indennizzi in importi inferiori, commisurati al valore dei singoli crediti residui dopo l’intervento del Fondo di garanzia. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di opposizione e di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
I resistenti avevano ottenuto dalla Corte d’appello un decreto monocratico di liquidazione dell’indennizzo ex legge Pinto per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui si erano insinuati al passivo come creditori di lavoro. Il Ministero della giustizia aveva proposto opposizione sostenendo che, ai fini del limite di cui all’art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89/2001, l’indennizzo dovesse essere parametrato non al credito originariamente ammesso al passivo, ma al solo credito residuo effettivamente rimasto insoddisfatto al momento del superamento della durata ragionevole, tenuto conto di un pagamento parziale dell’INPS tramite Fondo di garanzia. Rigettata l’opposizione in appello, il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 2-bis, comma 3, per avere la Corte territoriale considerato il credito originariamente ammesso al passivo senza valorizzare il sensibile ridimensionamento del credito residuo dopo i riparti e il pagamento del Fondo di garanzia.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.
Il vizio denunciato è stato prospettato come violazione di legge sostanziale in relazione al criterio di determinazione dell’indennizzo.
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
Per l’equa riparazione nel processo fallimentare, il valore della causa va riferito al credito ammesso al passivo; tuttavia, se nel tempo il credito residuo si è considerevolmente ridotto entro la durata ragionevole della procedura, l’indennizzo deve essere parametrato all’effettiva pretesa ancora insoddisfatta, per evitare sovracompensazioni.
art. 384 c.p.c.
ex art. 384 cod. proc. civ.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere direttamente nel merito, rideterminando la misura dell’indennizzo.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione dell’indennizzo per irragionevole durata di una procedura concorsuale, il parametro di riferimento non può essere meccanicamente ancorato alla somma finale effettivamente distribuita, ma deve tener conto della consistenza del credito rilevante secondo la funzione della norma e del pregiudizio concretamente subito.
- Se, durante la durata ragionevole della procedura, il credito ammesso al passivo si è in parte già soddisfatto e il residuo si è significativamente ridotto, il limite di cui all’art. 2-bis, comma 3, della legge Pinto va rapportato al residuo effettivamente insoddisfatto, non al credito originario integralmente ammesso.
- La disciplina dell’equa riparazione per eccessiva durata del processo mira a evitare sovracompensazioni o arricchimenti non giustificati, per cui il giudice deve calibrare l’indennizzo sulla reale entità dell’interesse ancora leso.
- Quando la questione sia solo di diritto e non occorrano ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito, rideterminando direttamente l’importo spettante.
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