Cassazione Penale, Sentenza n. 6296/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 14/03/2023 lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità). Hanno sostenuto che il modesto valore dei capi di abbigliamento sottratti e le elevate condizioni economiche della persona offesa avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento dell'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in parte: ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale del tutto apparente rispetto all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., poiché non ha valutato adeguatamente né il valore economico effettivo dei capi né le ripercussioni subite dalla persona offesa. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli sul solo punto dell'attenuante. Ha altresì dichiarato l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale e alle restanti statuizioni.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
Si tratta della circostanza attenuante relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte precisa che la valutazione non deve essere limitata al valore economico in senso assoluto della cosa sottratta, ma deve considerare le ripercussioni complessive subite dalla persona offesa; la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno è irrilevante.
art. 624 cod. pen.
Norma che configura il reato di furto; nel caso di specie impiegata come norma base di imputazione (in concorso tra più persone).
art. 625 cod. pen. (n. 5 e n. 7)
Prevede circostanze aggravanti del furto (es. commesso su cose esposte alla pubblica fede, e commesso da più persone riunite). Sono state richiamate nel capo di imputazione e nella motivazione di merito.
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato, applicato per riconoscere la responsabilità condivisa degli imputati.
Massime di principio
- La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va valutata con riferimento non solo al prezzo o al valore assoluto della cosa sottratta, ma alla complessiva incidenza che il danno ha avuto sulla sfera soggettiva della vittima; la ricchezza o la capacità del danneggiato di sopportare la perdita non è criterio decisivo.
- La motivazione del giudice di merito deve esplicitare i parametri specifici utilizzati per escludere o riconoscere l'attenuante: bilanciamento tra valore dell'oggetto, effetti pratici subiti dalla persona offesa e circostanze dell'azione; omissioni o formule generiche possono determinare annullamento con rinvio in Cassazione.
- L'annullamento in cassazione può essere limitato al punto viziato (qui: il mancato riconoscimento dell'attenuante) lasciando impregiudicata l'irrevocabilità della condanna quando gli altri profili di responsabilità sono solidi.
- In ipotesi di furto commesso in concorso o con aggravanti, la presenza di elementi aggravanti non impedisce per principio il riconoscimento dell'attenuante per danno di speciale tenuità, purché il giudice motivi adeguatamente il bilanciamento tra circostanze.
- Per chi ricorre in simili casi conviene documentare il valore effettivo dei beni sottratti e descrivere le reali ripercussioni subite dalla persona offesa (es. interrompimento dell'attività, diminuzione di fatturato, perdita d'immagine) per agevolare il riconoscimento dell'attenuante.
- Il giudice d'appello deve fornire motivazione specifica e non meramente assertiva quando esclude attenuanti che siano state prospettate, evitando formule generiche che non consentano la verifica in cassazione.
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