Cassazione Penale, Sentenza n. 36780/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per furto tentato aggravato. Ha dedotto: (1) nullità della notifica del decreto di citazione perché ricevuta dalla coimputata Antinori Monica che si era qualificata come "convivente"; (2) vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e mancata assunzione di prova decisiva, in particolare riguardo alla responsabilità e all'aggravante della violenza sulle cose; (3) erronea esclusione della prescrizione del reato, poiché il calcolo della prescrizione avrebbe incluso circostanze ad effetto speciale ritenute in primo grado equivalenti alle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la notifica valida: la consegna era avvenuta presso il domicilio eletto a una persona convivente e gli atti prodotti dalla difesa non smentivano nettamente lo stato di convivenza; inoltre non è stato dimostrato alcun pregiudizio concreto per il diritto di difesa, essendo il dibattimento poi proseguito con regolare presenza dell'imputato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, privo di puntuali censure e riferimenti motivazionali. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte ha ribadito che, ai fini della prescrizione, le circostanze aggravanti ad effetto speciale si tengono in conto anche se, nel giudizio di bilanciamento, risultassero equivalenti alle attenuanti (richiamando l'art. 157, comma 3 cod. pen. e la giurisprudenza). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 157, comma 3, cod. pen.
art. 157, comma 3, cod. pen.
Le circostanze aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate ai fini del calcolo della prescrizione anche se nel giudizio di bilanciamento risultano equivalenti o subvalenti rispetto alle attenuanti; il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. non incide sulla determinazione della pena massima del reato
art. 69, cod. pen.
Riferita in relazione all'art. 157: il bilanciamento ex art. 69 non modifica la rilevanza delle circostanze ad effetto speciale ai fini della prescrizione
art. 616, cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- La notifica eseguita al domicilio eletto con consegna a persona convivente è valida salvo prova chiara e documentata che smentisca lo stato di convivenza; produzioni difensive vaghe o contraddittorie non sono sufficienti a farne dichiarare la nullità
- Anche se si prospetta un vizio di notifica, se il contraddittorio si è comunque regolarmente instaurato e non è dato dimostrare un pregiudizio concreto per la difesa, il vizio è ininfluente ai fini della cassazione
- I motivi formulati in modo generico e privi di specifici richiami alla motivazione impugnata sono inammissibili in cassazione; è necessario indicare con precisione le ragioni e i passi motivazionali contestati
- Ai fini della prescrizione occorre tener conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche quando, nel bilanciamento con le attenuanti, risultino equivalenti; il giudizio di bilanciamento non estingue la rilevanza delle circostanze ad effetto speciale per il computo dei termini
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria; pertanto il ricorso in cassazione va valutato attentamente anche sotto il profilo formale per evitare sanzioni
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