Cassazione Penale, Sentenza n. 27373/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna per riciclaggio di un'autovettura. Denuncia violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione sostenendo che il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente le prove (le dichiarazioni del teste Fiorenti e una conversazione registrata) dalle quali, a suo avviso, emergerebbe che l'autore del delitto presupposto (furto) sarebbe lo stesso Fiorenti, rendendo inconfigurabile la responsabilità per riciclaggio a carico di Tinnirello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché riproponeva, in larga parte e anche letteralmente, le doglianze già sollevate in appello e adeguatamente esaminate e superate dalla Corte territoriale. Non è stata ravvisata violazione di legge né vizi di motivazione: la Corte d'appello ha offerto una ricostruzione dei fatti ritenuta insindacabile in sede di legittimità, rilevando tra l'altro l'affidabilità limitata delle sole dichiarazioni di Fiorenti (coimputato) e l'interpretazione complessiva della conversazione registrata che evidenziava l'accordo tra le parti per ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva del veicolo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8 (convertito L. 176/2020) e successive modifiche
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n.176; modificato dall'art.16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15
Disposizione procedurale che consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; rilevanza formale del modo di trattazione del ricorso in Cassazione.
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017 (Kebe)
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Principio secondo cui, ai fini della qualificazione del fatto (es. ricettazione o riciclaggio vs furto), il giudice può considerare l'assenza di indicazioni da parte dell'imputato come elemento a favore della qualificazione adottata dal giudice di merito.
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023
Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313
Conferma del principio secondo cui la Corte di merito può valutare l'attendibilità delle dichiarazioni di coimputati e la rilevanza di elementi probatori complessivi ai fini della qualificazione del reato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione respinge come inammissibili i ricorsi che si limitano a riproporre, senza elementi nuovi, le stesse doglianze già valutate e motivate dalla Corte d'appello.
- Le valutazioni di fatto e l'apprezzamento della prova compiuti dai giudici di merito sono in linea di principio insindacabili in sede di legittimità, salvo profili di violazione di legge o manifesta illogicità ben dimensionati e nuovi.
- Le dichiarazioni rese da un coimputato (o concorrente nel delitto) sono valutate con cautela: la loro natura interessata può ridurne l'affidabilità se non confermate da elementi oggettivi o da altre prove indipendenti.
- La riclassificazione giuridica del fatto (es. considerare riciclaggio/ricettazione invece di furto o viceversa) richiede una deduzione specifica e prove concrete; una deduzione generica sollevata per la prima volta in appello può non essere sufficiente.
- Registrazioni e conversazioni vanno valutate nel loro contesto probatorio complessivo: estrapolare passaggi non coerenti con il quadro probatorio generale può non essere idoneo a ribaltare la qualificazione del fatto.
- Se il ricorso non presenta nuove censure rispetto al giudizio di appello, la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e ad ulteriori somme a titolo di contributo per le casse pubbliche.
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