Ordinanza n. 11986/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento decreto n. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e Della Leva- II Reparto-6^ Divisione (posizione n. 685744/A)notificato all'indirizzo pec dell'Avv. Barbara Rauccio ( quale difensore del Sig. -OMISSIS-) il -OMISSIS- nonché del parere n. -OMISSIS- del Ministero dell'Economia e Delle Finanze -Comitato di Verifica per le cause di servizio- nonché della delibera resa (in autotutela) dalle amministrazioni convenute nell'adunanza n. -OMISSIS- il -OMISSIS- che ha confermato il precedente parere n. -OMISSIS-dell'-OMISSIS- ( con riferimento alla visita medico legale del -OMISSIS-), già impugnato e annullato con sentenza del TAR Lazio n.-OMISSIS- del -OMISSIS- nonché di tutti gli atti precedenti e successivi, comunque connessi, nessuno escluso, noti ed ignoti e per il riconoscimento dell'esistenza della causa di servizio e del diritto degli esponenti, nella loro qualità di eredi del Sig. -OMISSIS-, alla corresponsione del diritto all'equo indennizzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa che ha dichiarato non dipendente da causa di servizio l'infermità del de cuius, unitamente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e alla successiva delibera di conferma in autotutela
Esito
La controversia
Gli eredi hanno impugnato il decreto ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio della grave patologia sofferta dal de cuius e hanno chiesto il riconoscimento della causa di servizio e del diritto all'equo indennizzo. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti. Il TAR ha rilevato la pendenza, davanti alla Corte dei conti per il Lazio, di un parallelo giudizio promosso da un erede per il riconoscimento postumo del diritto alla pensione privilegiata, fondato sulla medesima questione preliminare della dipendenza da causa di servizio della patologia. In quel giudizio è stato disposto un accertamento tecnico presso l'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute.
La decisione
Il TAR, riservata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 3 febbraio 2027. Il rinvio è stato disposto eccezionalmente per ragioni di economia processuale e coerenza ordinamentale, al fine di evitare la duplicazione di complesse attività istruttorie e attendere l'esito dell'accertamento tecnico già disposto dalla Corte dei conti e in fase avanzata. La parte ricorrente è stata onerata di depositare nel presente giudizio, appena disponibili, gli esiti dell'accertamento tecnico. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata quale base per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Quando la medesima questione tecnica o fattuale costituisce presupposto di procedimenti pendenti davanti a giudici diversi, il giudice amministrativo può rinviare eccezionalmente la trattazione per attendere l'esito di un accertamento tecnico già disposto nell'altro giudizio, se ciò evita la duplicazione di complesse attività istruttorie e favorisce l'economia processuale e la coerenza delle decisioni.
- Il rinvio della trattazione per esigenze di economia processuale non definisce né anticipa le questioni di rito o di merito, che restano espressamente riservate alla successiva decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →