Sentenza del 11/09/2019 n. 5013 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giudizio di appello - Deposito documenti nuovi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’ammissibilità, nel giudizio tributario di appello, della produzione di documenti nuovi non esibiti durante il contraddittorio e non allegati al ricorso contro l’avviso di accertamento. In particolare, si discuteva della possibilità di depositare per la prima volta in secondo grado la prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento.
La decisione
La Commissione ha ritenuto ammissibile la produzione in appello della documentazione relativa alla notificazione delle cartelle di pagamento. L’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 consente infatti di produrre nuovi documenti in appello, anche se non erano stati precedentemente esibiti o allegati, senza limitare tale facoltà ai soli documenti divenuti disponibili successivamente. Il testo non specifica l’esito complessivo della controversia né quale parte abbia proposto il ricorso.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello.
Nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di documenti nuovi, anche se non prodotti nel contraddittorio o allegati al ricorso introduttivo, e non soltanto quando tali documenti non fossero anteriormente disponibili.
Art. 345 c.p.c.
La disciplina tributaria dell’art. 58, comma 2, opera in deroga alle limitazioni previste per la produzione di nuovi documenti nel giudizio civile d’appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di documenti nuovi in appello è generalmente ammessa ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, anche se i documenti erano già disponibili in precedenza.
- La prova della notificazione di cartelle di pagamento può essere depositata per la prima volta in secondo grado, purché sia pertinente alla controversia e sia rispettato il contraddittorio processuale.
- La maggiore apertura alla produzione documentale in appello non elimina l’esigenza di indicare chiaramente la rilevanza del documento e di consentire alla controparte di contestarlo.
- La possibilità di depositare documenti nuovi in appello non garantisce automaticamente la vittoria nel merito: il giudice deve comunque valutarne autenticità, pertinenza, efficacia probatoria e rispetto delle regole processuali.
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