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Sentenza

Sentenza del 14/09/2021 n. 24651 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo relativo all'avviso di accertamento per gli anni 2001 (IRPEF, IRAP, IVA) per redditi non dichiarati da attività di agente immobiliare. La questione centrale riguardava la mancata produzione, entro 30 giorni dalla notifica, di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale (obbligo previsto dall'art. 53 comma 2 richiamante art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992), nonché l'asserita esistenza di documenti provanti il tempestivo deposito. Parallelamente è stata valutata la rilevanza della definizione agevolata ("rottamazione") di alcune cartelle di pagamento e se tale definizione comportasse la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, ritenendo che l'appello notificato a mezzo posta l'8 ottobre 2009 fosse stato depositato presso la segreteria della Commissione provinciale solo il 20 gennaio 2010, oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 53 comma 2 (richiamante art. 22 comma 1) del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente inammissibilità dell'appello rilevabile d'ufficio. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e il ricorso principale della ricorrente è stato dichiarato assorbito. La Corte ha compensato integralmente le spese nei gradi di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00 per compensi oltre oneri.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1

    Stabilisce l'obbligo di deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione adita; richiamato quale termine perentorio per il perfezionamento dell'impugnazione (30 giorni dalla notifica). La Corte conferma che il mancato deposito nei termini comporta inammissibilità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4

    Riguarda i documenti da depositare con la costituzione; la giurisprudenza citata indica che il mancato deposito di tali documenti non rientra tra le ipotesi tassative di inammissibilità previste dall'art. 22 comma 1.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Prevede che, quando l'appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario, occorre depositare copia dell'appello presso la segreteria della Commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata entro 30 giorni; il mancato deposito rende l'appello inammissibile e la irregolarità è rilevabile d'ufficio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Norma sul potere istruttorio del giudice tributario; nel caso di specie i giudici di merito non potevano utilizzare l'istruttoria suppletiva per sanare il difetto di deposito quando si tratta di adempimento formale previsto per l'inammissibilità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68

    Disciplina la riscossione provvisoria nelle controversie tributarie; è il riferimento formale per l'emissione delle cartelle esaminate nella procedura di definizione agevolata.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6 ("rottamazione")

    Consente la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione; la Corte precisa che la definizione agevolata di alcune cartelle non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se non risulta definito e saldato l'intero carico derivante dall'atto impugnato.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36 (modifica art. 53)

    Ha abolito l'obbligo di deposito di copia dell'appello non notificato tramite ufficiale giudiziario per i fatti successivi all'entrata in vigore; tuttavia la novella non si applica retroattivamente agli atti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8

    Prevede la sospensione temporanea di alcuni procedimenti; la ricorrente aveva chiesto la sospensione ai sensi di questa norma, richiesta accolta dal Collegio per il periodo indicato.

Massime di principio

  • Se l'appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario è obbligatorio depositare copia dell'appello presso la segreteria della Commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata entro 30 giorni dalla notifica; il mancato deposito nei termini determina l'inammissibilità dell'appello rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato del processo.
  • Il deposito a mezzo posta è efficace dalla data di ricezione dell'atto da parte della segreteria (data di ricezione), non dalla data di spedizione; pertanto conservare la prova di ricezione è essenziale.
  • Le modifiche legislative intervenute successivamente (che alleggeriscono l'obbligo di deposito) non si applicano retroattivamente agli atti perfezionati prima dell'entrata in vigore delle stesse, salvo espressa disposizione transitoria.
  • La definizione agevolata (rottamazione) di singole cartelle non estingue automaticamente la materia del contendere se non ha riguardo all'intero carico derivante dall'atto impugnato; occorre documentare che la definizione e il pagamento riguardano integralmente il debito oggetto del processo per ottenere la cessazione della materia del contendere.
  • La mancata produzione, al momento della costituzione, di documenti previsti dall'art. 22 comma 4 non rientra tra le ipotesi tassative di inammissibilità del ricorso; tuttavia gli adempimenti formali specificamente previsti come condizione per il perfezionamento dell'impugnazione (es. deposito copia appello ex art. 53) vanno osservati strettamente.
  • L'inammissibilità formale dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi grado e comporta, se accertata, la cassazione della decisione impugnata senza rinvio quando il giudice di grado superiore avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo.

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