Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23601/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un fornitore per il pagamento del prezzo di una fornitura di pannelli fonoassorbenti eseguita in favore di un ente che organizzava i campionati europei di basket femminile. Il soggetto ingiunto, che aveva sottoscritto il contratto come presidente vicario dell'ente, proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, che l'ente dovesse essere qualificato come comitato e non come associazione non riconosciuta, con conseguente diversa disciplina della responsabilità patrimoniale; contestava inoltre l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. per asserita decadenza della garanzia e la regolazione delle spese di lite. In Cassazione articolava cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte d'appello considerato atto costitutivo e statuto ai fini della natura dell'ente; 2) violazione dell'art. 38 c.c. in luogo dell'art. 41 c.c. per errata qualificazione dell'ente; 3) ulteriore omesso esame e contestazione dell'idoneità dei documenti valutati; 4) violazione dell'art. 1957 c.c. per maturata decadenza del creditore dalla garanzia; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante l'accoglimento solo parziale dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché miravano, sotto la veste del vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa qualificazione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, in quanto strettamente dipendente dalle censure sulla qualificazione dell'ente già non scrutinabili. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, perché la valutazione sulla tempestività rispetto all'art. 1957 c.c. era stata compiuta dalla Corte territoriale con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Infine ha giudicato inammissibile il quinto motivo, osservando che la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo per violazione del principio che impedisce di porre le spese a carico della parte vittoriosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e alla declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la disciplina dell'associazione non riconosciuta, con conseguente responsabilità personale di chi aveva agito per l'ente; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale qualificazione perché le censure erano inammissibili o assorbite.

  • art. 41 c.c.

    Invocato dal ricorrente quale disciplina del comitato, ma la censura sulla qualificazione dell'ente è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 1957 c.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto il rispetto del termine e il ricorso mirava a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese è stata ritenuta espressione di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo se le spese siano poste a carico della parte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Le censure che, sotto l'apparente denuncia di omesso esame o violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei documenti sono inammissibili in cassazione, perché il controllo di legittimità non consente un riesame del merito.
  • La qualificazione giuridica di un ente e la ricostruzione della fattispecie concreta spettano al giudice di merito; in sede di legittimità può scrutinarsi solo la correttezza giuridica della decisione, non una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La censura di violazione dell'art. 1957 c.c. non è ammissibile quando sollecita una rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sulla tempestività dell'azione del creditore.
  • La statuizione sulle spese processuali è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio per cui non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; altrimenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.