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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36240/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 7/12/2021 che aveva confermato il rigetto, da parte del GIP, dell'istanza volta a ottenere la retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., dell'efficacia dell'ordinanza cautelare in carcere emessa il 4/1/2019 per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente sosteneva che gli elementi probatori relativi alla partecipazione al sodalizio dei Piscopisani risultavano acquisiti anteriormente al 4/3/2015 (data di precedente ordinanza custodia per omicidio) e chiedeva che l'efficacia della misura associativa fosse retrodatata a tale data, con conseguente perdita di efficacia per decorrenza dei termini di fase. Il ricorrente richiamava, tra l'altro, la rilevazione nella ordinanza del 2015 dell'esistenza del gruppo e le dichiarazioni del collaboratore Moscato Raffaele (verbale 1/9/2015) come elementi anteriori al rinvio a giudizio per omicidio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che il reato associativo fosse contestato come condotta perdurante e che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), la retrodatazione ex art. 297, comma 3, richiede che i fatti oggetto dell'ordinanza successiva siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; non è applicabile se la contestazione descrive il reato con una formula aperta che indica la persistenza della condotta dopo la prima misura. Inoltre sussiste una presunzione relativa di non interruzione della partecipazione derivante dall'esecuzione della prima ordinanza e il ricorrente non ha fornito allegazioni concrete e prove idonee a superare tale presunzione (si è limitato a prospettare la mancata commissione di ulteriori reati-fine). Per questi motivi la retrodatazione non è stata concessa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma del reato contestato (associazione di tipo mafioso). Nel caso, la contestazione è stata formulata come condotta perdurante, elemento centrale per escludere la retrodatazione.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    «fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza»

    Prevede la possibile retrodatazione dell'efficacia di una ordinanza cautelare quando i fatti contestati alla seconda ordinanza siano diversi e commessi anteriormente alla prima ordinanza. La Corte interpreta la norma nel senso che la retrodatazione è ammissibile solo per fatti anteriori alla prima misura e non può coprire la prosecuzione di una condotta criminosa successiva.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione all'appello ex art. 310: il Tribunale aveva rigettato l'appello e la decisione è stata confermata in Cassazione.

  • Sez. U, n. 14535 del 10/04/2007 (Librato)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha ribadito il principio per cui la retrodatazione richiede che i fatti della seconda ordinanza siano anteriori alla prima e che non opera quando la seconda contestazione abbia una formula aperta che indica persistenza della condotta.

  • Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018 (Giorgi)

    Conferma l'orientamento delle Sezioni Unite: la retrodatazione non può essere utilizzata per "coprire" la prosecuzione dell'attività criminale successiva alla prima ordinanza; tuttavia rimane possibile per il giudice o l'indagato offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione.

  • Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019

    Affermata la presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa derivante dall'esecuzione della prima ordinanza; per superarla sono necessarie concrete allegazioni difensive corredate da elementi dimostrativi.

  • Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020 (Ciancio)

    Ribadisce che la presunzione relativa di prosecuzione della partecipazione richiede contestazioni difensive concrete per essere superata.

  • Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021 (Scarcello)

    Precisa che la commissione dei reati-fine non è necessaria né per la configurazione dell'associazione né per la prova della partecipazione; quindi l'assenza di nuovi reati-fine non dimostra l'interruzione dell'associazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La retrodatazione ex art. 297, comma 3, va concessa solo quando i fatti oggetto della seconda ordinanza siano effettivamente anteriori alla prima misura; non è applicabile per comportamenti che perdurano dopo la prima ordinanza.
  • Quando la contestazione è formulata in termini aperti (condotta perdurante), sussiste una presunzione relativa che la partecipazione non si sia interrotta; onere probatorio gravante sull'indagato per dimostrare l'effettiva cessazione.
  • La semplice mancanza di ulteriori reati-fine non è prova dell'interruzione dell'associazione: servono allegazioni e documenti concreti che dimostrino la cessazione della partecipazione.
  • In presenza di contestazioni a catena, il difensore può tentare di ristabilire un arco temporale definito della partecipazione (offrendo una diversa ricostruzione del tempo di commissione), ma ciò richiede elementi probatori specifici e non generici.
  • Prima di chiedere la retrodatazione conviene individuare e produrre elementi obiettivi (atti, comunicazioni, dichiarazioni testimoniali o documentali) che supportino la tesi della cessazione della partecipazione anteriore alla prima ordinanza; diversamente la giurisprudenza consolidata tende a rifiutare la retrodatazione.

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