Corte di giustizia, Sentenza C-561/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022. — Q e a. contro United Airlines, Inc. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo in coincidenza composto da due segmenti di volo – Ritardo prolungato alla destinazione finale riconducibile al secondo segmento di tale volo che collega due aeroporti di un paese terzo – Validità di detto regolamento alla luce del diritto internazionale. — Causa C-561/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, ai fini del regolamento n. 261/2004, un volo in coincidenza acquistato con un’unica prenotazione va considerato come un tutt’uno. Di conseguenza, se il viaggio parte da un aeroporto di uno Stato membro, il passeggero può ottenere la compensazione anche quando il ritardo superiore a tre ore sia maturato nel secondo tratto, svolto in un paese terzo, contro il vettore operativo di tale tratto. La Corte ha inoltre escluso che questa interpretazione renda invalido il regolamento rispetto al diritto internazionale consuetudinario sulla sovranità dello Stato sul proprio spazio aereo.
Rinvio pregiudiziale sul diritto alla compensazione per ritardo di un volo in coincidenza extra-UE e sulla validità del regolamento (CE) n. 261/2004 rispetto al principio di sovranità sullo spazio aereo
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, consenta a passeggeri di un volo in coincidenza con unica prenotazione, in partenza da uno Stato membro e con arrivo finale in un paese terzo, di ottenere la compensazione pecuniaria da un vettore di paese terzo che abbia operato l’intero volo, quando il ritardo superiore a tre ore sia imputabile al secondo segmento svolto interamente in un paese terzo; e, in caso affermativo, se tale applicazione del regolamento sia valida alla luce del diritto internazionale consuetudinario, in particolare del principio di sovranità piena ed esclusiva dello Stato sul proprio spazio aereo.
Principio di diritto
Un volo in coincidenza prenotato unicamente e in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 261/2004 anche se il ritardo che determina l’arrivo tardivo alla destinazione finale si verifica nel secondo segmento, svolto interamente in un paese terzo; il passeggero ha quindi diritto alla compensazione pecuniaria dal vettore aereo di paese terzo che ha operato il volo agendo per conto del vettore contrattuale comunitario. Tale applicazione del regolamento non viola il principio di sovranità esclusiva sullo spazio aereo, poiché il criterio di collegamento con l’Unione è il luogo di partenza iniziale del volo complessivo e non sussiste alcun errore manifesto di valutazione delle istituzioni dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettere a), b), c) e h), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 3, paragrafo 5, TUE
Ritardo di un volo in coincidenza extra-UE e validità del regolamento n. 261/2004
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel relativo al regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. La controversia opponeva tre passeggeri a United Airlines Inc. per ottenere la compensazione pecuniaria prevista in caso di ritardo prolungato.
Fatti e procedimento principale
I passeggeri avevano acquistato, tramite un’agenzia di viaggi, una prenotazione unica presso Lufthansa per un volo in coincidenza da Bruxelles a San José, con scalo a Newark. L’intero trasporto era stato materialmente operato da United Airlines, vettore di paese terzo, e all’arrivo la destinazione finale era stata raggiunta con un ritardo di 223 minuti.
La cessionaria del credito e poi gli stessi passeggeri avevano chiesto il pagamento di 600 euro a persona ai sensi del regolamento n. 261/2004. United Airlines contestava sia l’applicabilità del regolamento, sia la sua validità, sostenendo che il ritardo si era verificato nel secondo segmento del viaggio, interamente svolto nel territorio di un paese terzo.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se un passeggero di un volo in coincidenza con unica prenotazione, in partenza da uno Stato membro ma con entrambi i segmenti successivi svolti in un paese terzo, abbia diritto alla compensazione pecuniaria nei confronti del vettore di paese terzo che ha operato l’intero volo;
- se, in caso di risposta affermativa, tale interpretazione del regolamento sia compatibile con il principio di sovranità piena ed esclusiva dello Stato sul proprio spazio aereo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 261/2004;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che estende il regolamento ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che prevede una condizione aggiuntiva di vettore comunitario solo per i voli in partenza da paesi terzi con destinazione UE;
- gli articoli 5, 6 e 7, relativi rispettivamente a cancellazione, ritardo e compensazione pecuniaria;
- l’articolo 13, che preserva il diritto di regresso del vettore operativo;
- l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, in tema di rispetto del diritto internazionale.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte afferma anzitutto che il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è chiaro: il regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro. Un volo in coincidenza acquistato con un’unica prenotazione deve essere considerato come un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria; perciò, ciò che conta è il luogo di partenza iniziale e la destinazione finale, non il segmento in cui si verifica il ritardo.
Ne consegue che è irrilevante che il ritardo sia maturato nel primo o nel secondo tratto del viaggio, così come è irrilevante che il ritardo si sia verificato in un paese terzo. La Corte sottolinea inoltre che la qualità di vettore comunitario è richiesta dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), solo per i voli in partenza da un paese terzo verso l’Unione, non per i voli in partenza dall’Unione.
Quanto al soggetto tenuto al pagamento, la Corte osserva che il regolamento impone gli obblighi al "vettore aereo operativo", definito come il vettore che effettua il volo nell’ambito di un contratto con il passeggero o per conto di chi ha concluso il contratto. In presenza di un accordo di code-sharing, il vettore di paese terzo che ha materialmente operato il volo può quindi essere obbligato a corrispondere la compensazione, pur non avendo stipulato direttamente il contratto con i passeggeri. Nel caso concreto, United Airlines aveva operato il volo per conto di Lufthansa e doveva dunque essere considerata vettore aereo operativo.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte ricorda che l’Unione deve rispettare il diritto internazionale consuetudinario e che il principio di sovranità piena ed esclusiva dello Stato sul proprio spazio aereo è un principio di tale natura. Tuttavia, il controllo di validità si limita a verificare se le istituzioni dell’Unione abbiano commesso un manifesto errore di valutazione nell’adottare l’atto.
Secondo la Corte, il regolamento n. 261/2004 presenta uno stretto collegamento con il territorio dell’Unione perché si applica soltanto ai voli in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro. La circostanza che il ritardo si verifichi in un segmento svolto in un paese terzo non priva di tale collegamento il viaggio complessivo, che resta ancorato all’Unione. Inoltre, il regolamento non si applica ai voli interamente effettuati tra o all’interno di paesi terzi senza alcun legame con il territorio dell’Unione.
Per questo motivo, la Corte esclude che il legislatore dell’Unione abbia travalicato i limiti imposti dal principio di sovranità sullo spazio aereo. La Corte respinge anche l’argomento di disparità di trattamento tra passeggeri del volo in coincidenza e passeggeri del solo secondo segmento, osservando che le due situazioni non sono comparabili.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- un passeggero di un volo in coincidenza con unica prenotazione, in partenza da uno Stato membro e con destinazione finale in un paese terzo, ha diritto alla compensazione pecuniaria se subisce un ritardo superiore a tre ore imputabile al secondo segmento del volo, anche quando il vettore che ha operato l’intero trasporto è un vettore di paese terzo che agisce per conto del vettore comunitario contrattuale;
- dall’esame della seconda questione non emerge alcun elemento idoneo a invalidare il regolamento n. 261/2004 alla luce del principio di sovranità esclusiva sullo spazio aereo.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nei voli in coincidenza prenotati unitariamente, l’unità del trasporto prevale sulla segmentazione materiale del viaggio. Ai fini della tutela dei passeggeri, la localizzazione del ritardo sul primo o sul secondo tratto non incide sul diritto alla compensazione se il viaggio complessivo parte dall’Unione. La pronuncia conferma inoltre la validità extraterritoriale solo "riflessa" del regolamento, basata sul collegamento iniziale con il territorio dell’Unione e non su un’applicazione indiscriminata a voli puramente extra-UE.
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