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Sentenza

Sentenza n. 5209/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: a) dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 51 del 7 luglio 2026 (prot. n. 18089 del 7 luglio 2026), adottata dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico del Comune di Piano di Sorrento, relativa alla Pratica n. 420/2025; b) per quanto occorrer possa e nella parte in cui lesivo, del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli del 2 aprile 2026, prot. n. 8523-P (assunto a protocollo comunale al n. 9075 in pari data); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202604876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione paesaggistica n. 51 del 7 luglio 2026, limitatamente alle prescrizioni vincolanti recepite dal parere tardivo della Soprintendenza, nonché il parere della Soprintendenza del 2 aprile 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria dell’intervento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica comunale nella parte in cui recepiva, quali prescrizioni vincolanti e condizioni di efficacia del titolo, il parere della Soprintendenza reso il 2 aprile 2026. Ha dedotto: la formazione del silenzio-assenso orizzontale ex art. 17-bis l. 241/1990, poiché il parere era stato reso oltre i termini decorrenti dalla trasmissione degli atti e dalla successiva richiesta istruttoria; il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria del provvedimento comunale, per il recepimento pedissequo e acritico del parere tardivo; la contraddittorietà delle prescrizioni rispetto all’istruttoria comunale e al parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio; lo sviamento del potere paesaggistico e lo sconfinamento della Soprintendenza in valutazioni edilizio-urbanistiche. Il Comune ha contestato, in particolare, la formazione del silenzio-assenso e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati nei limiti censurati. Ha respinto il primo motivo nei termini prospettati, chiarendo che nel procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art. 146 d.lgs. 42/2004 non opera il silenzio-assenso orizzontale ex art. 17-bis l. 241/1990: il decorso del termine non determina né la formazione automatica di un parere favorevole né la consumazione del potere della Soprintendenza. Tuttavia, il parere tardivo perde il carattere vincolante e deve essere sottoposto dall’amministrazione procedente a un’autonoma e motivata valutazione. È stato accolto il secondo motivo, perché il parere della Soprintendenza era stato reso oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004 e il Comune lo aveva recepito integralmente quale atto obbligatorio e vincolante, senza confrontarlo con l’istruttoria comunale e con il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, né spiegare le ragioni della prevalenza delle prescrizioni sovraordinate. In particolare, non era sufficiente il mero richiamo alla prescrizione secondo cui la piscina avrebbe dovuto essere completamente fuori terra, prefabbricata, amovibile e classificabile come arredo da giardino. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni non opera nel procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art. 146 d.lgs. 42/2004; il decorso del termine non forma automaticamente un parere favorevole della Soprintendenza.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    Il Soprintendente deve rendere il parere di compatibilità paesaggistica entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Se il parere è tardivo, non è vincolante e l’amministrazione procedente deve valutarlo autonomamente e motivatamente.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art. 146 d.lgs. 42/2004 non si applica il silenzio-assenso orizzontale previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990; la scadenza del termine per il parere della Soprintendenza non determina automaticamente né un parere favorevole per silentium né la consumazione del relativo potere.
  • Il parere della Soprintendenza reso oltre il termine previsto dall’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004 conserva rilevanza procedimentale, ma non ha natura vincolante: l’amministrazione procedente deve sottoporlo a una propria autonoma e motivata valutazione.
  • È illegittima l’autorizzazione paesaggistica comunale che recepisca passivamente un parere tardivo della Soprintendenza come obbligatorio e vincolante, senza confrontarlo con l’istruttoria comunale e con il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.
  • Quando le prescrizioni della Soprintendenza tardivamente intervenuta si pongono in contrasto con l’istruttoria comunale, l’autorizzazione paesaggistica deve esplicitare le ragioni per cui tali prescrizioni sono ritenute prevalenti; il mero richiamo al contenuto del parere non soddisfa l’obbligo di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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