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Sentenza

Sentenza del 09/06/2023 n. 16460 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento relativo al 2006 con il quale l'Agenzia aveva recuperato a tassazione maggior redditi ritenendo la società inserita in una frode carosello e operante come "società cartiera" (interposizione). La controversia verteva in particolare sulla deducibilità dei costi documentati da fatture ritenute soggettivamente/oggettivamente inesistenti e sull'applicabilità del "ius superveniens" (D.L. n.16/2012, art.8) che avrebbe potuto riconoscere la deducibilità in determinate ipotesi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, sulla base degli elementi presuntivi (assenza di strutture e magazzini, sede fittizia, rapporti con società con medesimo assetto proprietario, commistione di circuiti finanziari, mancanza di documentazione di ricezione merci, ecc.), la DU.AL. è risultata avere una "palese connivente centralità" nella frode e le operazioni sono state qualificate come oggettivamente inesistenti. Perciò non è applicabile l'art. 8 comma 1 del D.L. 16/2012 per riconoscere la deducibilità dei costi; l'art. 8 comma 2 non è applicabile perché non era dato dimostrare che i corrispondenti componenti positivi fossero anch'essi fittizi. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite (Euro 10.000,00) con rilievo anche degli adempimenti relativi al contributo unificato (D.P.R. n.115/2002).

Norme richiamate

  • D.L. n.16 del 2012, art. 8

    Comma 1: esclude la deducibilità dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti. Comma 2: disciplina la non concorrenza alla formazione del reddito dei componenti positivi direttamente afferenti a spese non effettivamente sostenute, ma grava sul contribuente l'onere di provare che anche i ricavi correlati siano fittizi.

  • L. n.537 del 1993, art. 14 comma 4-bis

    Riferita nella versione modificata dal D.L. n.16/2012: distingue tra operazioni soggettivamente inesistenti (acquisti realmente avvenuti ma fatturati da soggetto diverso dall'effettivo venditore) e operazioni oggettivamente inesistenti; la mera consapevolezza dell'acquirente non esclude automaticamente la deducibilità nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • D.P.R. n.917 del 1986, art. 109

    Richiamato come criterio generale su deducibilità e rilevanza dei costi; la Corte ricorda che, se l'operazione è oggettivamente inesistente, non si può riconoscere la deducibilità indipendentemente dalla consapevolezza dell'acquirente.

  • D.Lgs. n.546 del 1992, art. 7 comma 4

    Limita l'efficacia probatoria delle sentenze penali nel giudizio tributario: una sentenza penale definitiva non ha automatica efficacia di regula iuris nel processo tributario e non sostituisce il necessario accertamento tributario.

  • D.P.R. n.115 del 2002, art. 13

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Articolo invocato dalla ricorrente per i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi ai sensi delle norme di legittimità (n.3 e n.5) e li ha in parte ritenuti infondati o inammissibili.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra operazioni soggettivamente inesistenti (operazione avvenuta ma fatturata da soggetto diverso) e oggettivamente inesistenti (operazione mai avvenuta): l'art.8 D.L.16/2012 comma 1 colpisce le operazioni oggettivamente inesistenti escludendo la deducibilità dei costi.
  • Nei casi di operazioni oggettivamente inesistenti, per evitare l'inclusione in rettifica dei ricavi correlati (art.8 comma 2) il contribuente deve provare che anche i componenti positivi sono fittizi (onere probatorio a carico del contribuente).
  • La mera consapevolezza dell'acquirente della frode non è di per sé sufficiente a escludere automaticamene la deducibilità nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti; invece se la società svolge funzione di interposizione e non ha reale operatività, l'ipotesi è di inesistenza oggettiva e la deducibilità può essere negata.
  • Il giudice tributario può fondare la propria decisione su elementi presuntivi concreti (assenza di sede operativa, mancanza di magazzini, commistione di circuiti finanziari, indirizzi di spedizione diversi, mancati versamenti fiscali, rapporti ripetitivi con soggetti con medesimo assetto proprietario); il contribuente deve fornire prove specifiche e non generiche per confutare tale quadro.
  • Le sentenze penali passate in giudicato non sono automaticamente idonee a determinare l'esito del giudizio tributario e non sostituiscono l'accertamento fiscale, specie quando vengono invocate per dimostrare fatti di merito.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili, occorre documentare in modo puntuale la reale operatività: contratti, bolle di consegna, prove di ricezione delle merci, infrastrutture logistiche, flussi bancari coerenti, pagamenti d'imposta, autonoma organizzazione aziendale e qualsiasi elemento che escluda l'interposizione.

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