Sentenza n. 4685/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Consolato di Italia in Tunisia in data 19.7.2023 e notificato il 21.7.2023, con cui è stata rigettata la richiesta di visto di ingresso per motivi di turismo presentata il 17.7.2023 in favore della minore, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo integrato l'effetto estintivo previsto dall'art. 84 c.p.a. La rinuncia è stata considerata conforme alla disciplina processuale perché resa dal difensore munito di procura speciale, notificata alla controparte e non opposta dall'amministrazione. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di turismo in favore della minore
Esito
Favorevole al resistente (autorità diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Consolato d'Italia in Tunisia che aveva rigettato la richiesta di visto di ingresso per motivi di turismo presentata in favore della minore a lei affidata. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti, redatta dal difensore munito di procura speciale e notificata alla controparte. L'amministrazione resistente non ha proposto opposizione alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia agli atti, resa dal difensore munito di procura speciale e notificata alla controparte in assenza di opposizione, ha prodotto l'estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo produce l'effetto estintivo quando è resa dal difensore munito di procura speciale, è notificata alle altre parti e non è oggetto di opposizione nei termini processuali.
- In presenza di una rinuncia agli atti validamente perfezionata, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare il merito della domanda di annullamento.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando, previamente avvisate, le parti non si oppongono alla definizione immediata.
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