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Sentenza

Sentenza n. 977/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Fermo, adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS, recante divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio conseguente a una lite con la compagna, verificatasi il 26 marzo 2024, e preceduto dal ritiro cautelare delle armi e della licenza di porto di fucile. Ha dedotto, in sintesi, l’errata valutazione delle prove e dell’attendibilità delle dichiarazioni rese da una persona ritenuta in stato di alterazione alcolica; l’omessa valutazione delle dichiarazioni successivamente rese dalla compagna, la quale avrebbe negato di essere stata aggredita; il rigetto della richiesta di escussione di una persona informata sui fatti; l’incompletezza dell’istruttoria; l’omessa considerazione della condotta successiva all’episodio, caratterizzata, secondo il ricorrente, dall’assenza di ulteriori comportamenti pregiudizievoli o recidivi. In udienza il ricorrente ha inoltre chiesto di produrre un decreto di archiviazione relativo al procedimento penale per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto le censure, pur articolate in cinque motivi, riconducibili unitariamente al difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento prefettizio è stato giudicato adeguatamente motivato, sia in fatto sia in diritto, poiché indicava puntualmente l’episodio del 26 marzo 2024 e la richiesta di intervento della Polizia di Stato per una presunta aggressione verbale e fisica. Non sono state ravvisate manifeste illogicità o travisamenti dei fatti nell’istruttoria né nell’esercizio dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di armi. Il giudice ha ribadito che, per i provvedimenti cautelari in materia di armi, rilevano i fatti storici valutabili ai fini dell’affidabilità del soggetto, anche se non integranti reato o non conclusi con una condanna; possono essere valorizzati anche fatti isolati ma significativi e vicende personali non penalmente rilevanti. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’esistenza di presupposti idonei a escludere l’irrazionalità o l’arbitrarietà della valutazione amministrativa. Il decreto di archiviazione, non acquisito formalmente perché sopravvenuto e riferito a un autonomo procedimento penale, è stato ritenuto irrilevante ai fini della legittimità originaria dell’atto, ferma la possibile rilevanza per una eventuale riedizione del potere da parte dell’Amministrazione. Tuttavia, dalla lettura datane in udienza è emersa l’esistenza di aggressioni reciproche, elemento ritenuto idoneo a corroborare la ragionevolezza del divieto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Costituisce la base normativa del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

  • art. 3 d.l. 93/2013, conv. in l. 119/2013

    È richiamato quale base dell’ammonimento per violenza domestica, inserito nel contesto fattuale della vicenda.

  • art. 572 c.p.

    È la disposizione incriminatrice relativa al procedimento penale oggetto di archiviazione, la cui sopravvenienza non incide sulla legittimità originaria del provvedimento prefettizio.

Massime di principio

  • Nei provvedimenti cautelari di pubblica sicurezza in materia di armi, la valutazione amministrativa deve essere compiuta sulla base dei fatti storici rilevanti per il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi, indipendentemente dal fatto che tali fatti abbiano determinato una condanna penale o siano stati definiti con prescrizione, archiviazione o altro istituto processuale.
  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi può fondarsi anche su un fatto isolato, purché dotato di significativa valenza sintomatica, nonché su vicende personali o situazioni conflittuali non penalmente rilevanti, quando siano idonee a far dubitare dell’affidabilità del soggetto e a rendere prevedibile un possibile abuso.
  • In materia di armi, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità valutativa e il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica dell’esistenza di presupposti fattuali e dell’assenza di irrazionalità, arbitrarietà, manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione; un provvedimento sopravvenuto, adottato in un autonomo procedimento, non può incidere retroattivamente sulla legittimità originaria dell’atto, salva la sua eventuale rilevanza per una riedizione discrezionale del potere.
  • L’archiviazione di un procedimento penale non comporta, di per sé, l’inesistenza o l’irrilevanza amministrativa dei fatti storici sottostanti, che possono ancora essere valutati dall’autorità di pubblica sicurezza ai fini del giudizio di affidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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