Cassazione Penale, Sentenza n. 43399/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo esame conforme ai principi enunciati dalla Corte, con specifico richiamo all'esigenza di controllare le comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime 41-bis e alla necessità di modalità esecutive idonee a garantire le cautele previste dalla norma
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che, accogliendo il reclamo di Campana, aveva escluso l'applicazione del provvedimento di trattenimento della corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il Ministero deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il divieto di corrispondenza tra detenuti 41-bis trova fondamento nelle esigenze di controllo delle condotte intramurarie e nelle previsioni dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b., non adeguatamente valutate dal Tribunale
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
L'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate
La Corte interpreta l'art. 41-bis come norma che legittima misure restrittive, comprese limitazioni alla corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime differenziato, quando tali misure siano funzionali al controllo e alla prevenzione di contatti con organizzazioni criminali; i diritti riconosciuti ai detenuti possono essere esercitati tramite forme comunicative controllabili secondo modalità esecutive idonee a garantire le cautele previste
Corte costituzionale, sent. n. 135 del 2013
Conferma che le deroghe al regime ordinario detentivo previste dall'art. 41-bis sono compatibili con la Costituzione solo se strettamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza pubblica non altrimenti gestibili
Corte costituzionale, sent. n. 376 del 1997
Affermata la necessità di bilanciare la finalità legittima delle misure restrittive con il principio di proporzione, evitando sacrifici eccessivi dei diritti del detenuto
Cass. Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020 (Ministero della Giustizia)
Sottolinea che i diritti dei detenuti 41-bis possono essere esercitati mediante forme di comunicazione controllabili a condizione che le modalità esecutive assicurino il rispetto delle cautele imposte dall'art. 41-bis
Massime di principio
- La corrispondenza dei detenuti 41-bis costituisce un diritto fondamentale ma può essere limitata quando la restrizione sia necessaria per prevenire contatti con organizzazioni criminali e per ragioni di sicurezza interna ed esterna
- Le limitazioni devono essere proporzionate e strettamente connesse all'esigenza di ordine e sicurezza; non devono assumere carattere meramente afflittivo
- L'amministrazione penitenziaria può disciplinare le modalità esecutive della comunicazione (circolari, regolamenti) purché le modalità siano idonee a garantire le cautele previste dalla norma
- Il giudice di sorveglianza, in sede di controllo giurisdizionale, deve valutare concretamente se sia possibile un controllo caso per caso delle comunicazioni; se tale verifica risulta oggettivamente difficoltosa, la restrizione generale alla corrispondenza può risultare legittima
- Se l'autorità giudiziaria esclude una misura restrittiva, deve motivare esplicitamente come le esigenze di sicurezza possano essere soddisfatte con misure alternative e come la tutela del diritto alla corrispondenza possa essere garantita senza compromettere il controllo
- In ipotesi analoghe, l'Amministrazione o il Ministero possono impugnare le decisioni che non tengono conto delle esigenze operative di controllo, ottenendo l'annullamento se la motivazione del provvedimento è insufficiente rispetto alle esigenze di sicurezza
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