Sentenza del 06/05/2015 n. 4038 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Trust - Autonoma soggettività passiva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’avviso di rettifica e liquidazione è stato ritenuto valido nonostante fosse formalmente intestato al trust nella persona del legale rappresentante. La diversa indicazione del destinatario nell’epigrafe non comporta l’annullamento dell’atto quando consente comunque di individuare i soggetti passivi effettivi, ossia i disponenti, il trustee e i beneficiari primi e diretti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di riconoscere al trust un’autonoma soggettività passiva ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. È stato contestato l’avviso intestato direttamente al trust, anziché ai soggetti coinvolti nel rapporto fiduciario. La decisione ha ritenuto che il trust non sia, di per sé, un soggetto passivo autonomo: tale posizione spetta ai disponenti, al trustee e ai beneficiari primi e diretti. L’indicazione del trust nell’epigrafe dell’avviso è stata considerata una mera irregolarità formale, non idonea a invalidare l’atto, poiché esso deve intendersi diretto ai soggetti sostanzialmente interessati.
Norme richiamate
Disciplina del trust e delle imposte ipotecaria e catastale
Il trust non è considerato un autonomo soggetto passivo delle imposte ipotecaria e catastale; la soggettività tributaria è riferita ai soggetti che partecipano sostanzialmente al rapporto, inclusi disponenti, trustee e beneficiari primi e diretti.
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma nell’individuazione del destinatario dell’atto tributario
L’intestazione formale al trust costituisce una mera irregolarità se, dal contenuto dell’atto, risultano individuabili i soggetti effettivamente destinatari della pretesa tributaria. L’errore formale non determina automaticamente la nullità o l’invalidità dell’avviso.
Massime di principio
- Il trust, in quanto rapporto o patrimonio segregato, non deve essere automaticamente trattato come un soggetto tributario autonomo: occorre individuare i soggetti che, secondo la specifica imposta, realizzano il presupposto impositivo.
- Un avviso intestato al trust non è necessariamente invalido se il suo contenuto consente di riferire con chiarezza la pretesa ai disponenti, al trustee o ai beneficiari rilevanti.
- Gli errori formali nell’indicazione del destinatario comportano l’invalidità dell’atto solo quando impediscono l’identificazione del soggetto passivo o compromettono concretamente il diritto di difesa.
- Nelle controversie fiscali relative ai trust è necessario distinguere tra la denominazione utilizzata nell’atto e l’effettiva individuazione dei soggetti cui la legge attribuisce la soggettività passiva.
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