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Sentenza

Sentenza n. 1278/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 8/2025 depositata in data 07/01/2025

Giustizia amministrativa202502979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano n. 8/2025, relativa all'accredito di euro 1.500,00 sulla carta docente per le annualità 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 8/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per le annualità 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e condannato il Ministero ad accreditare euro 1.500,00 sulla carta elettronica già assegnata. Il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento della condanna. Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento era decorso e l'amministrazione non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'importo del credito né ha fornito indicazioni sull'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile di condanna. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento e il Ministero non aveva adempiuto, senza contestare il credito nell'an o nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il giudizio non ha riguardato le spese liquidate nella sentenza civile, distratte in favore dei difensori, non essendo stata proposta ottemperanza relativamente a esse. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento in sede di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    importo per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00)

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere dichiarata quando il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento e l'amministrazione non abbia adempiuto, neppure parzialmente.
  • Quando l'amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non fornisce indicazioni sull'avvenuto adempimento, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • In caso di perdurante inerzia dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, stabilendo il termine per il suo intervento e consentendogli di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione a spese dell'amministrazione inadempiente.
  • L'azione di ottemperanza resta circoscritta alle obbligazioni comprese nella domanda e nel titolo esecutivo azionato; le spese processuali distratte in favore dei difensori non sono comprese se non sono state specificamente richieste nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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