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Sentenza

Sentenza n. 1124/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 690/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’aggiudicazione del Lotto 4 di una gara per il servizio di trasporto di pazienti e materiali sanitari, respingendo alcuni motivi relativi all’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato i capi della sentenza di primo grado che avevano respinto alcune censure concernenti l’offerta dell’aggiudicataria. In particolare, ha dedotto: 1) la sottostima dei costi della manodopera, sostenendo che la verifica di congruità avrebbe dovuto considerare il rinnovo del CCNL Multiservizi intervenuto il 13 giugno 2025 e i conseguenti aumenti retributivi; 2) l’estensione dell’effetto conformativo della sentenza di primo grado, già annullatoria dell’aggiudicazione per altri profili, alla nuova valutazione di anomalia, affinché tenesse conto del costo del lavoro aggiornato; 3) l’illegittimità del ricorso, nell’offerta dell’aggiudicataria, a una quota strutturale di lavoro supplementare, che avrebbe consentito una riduzione significativa del prezzo offerto. L’Azienda ospedaliera ha eccepito l’inammissibilità del primo profilo per mancata contestazione di tutte le autonome rationes decidendi della sentenza e perché fondato su una sopravvenienza successiva all’offerta, alla verifica di anomalia, al ricorso e alla sentenza di primo grado; ha inoltre dedotto la genericità del terzo profilo.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il primo profilo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: il rinnovo del CCNL del 13 giugno 2025 era successivo sia al provvedimento impugnato sia alla sentenza di primo grado e non poteva essere utilizzato per dimostrare l’illegittimità originaria della valutazione di congruità né per integrare l’effetto conformativo della sentenza. L’appellante aveva inoltre prospettato in primo grado l’indicizzazione IPCA e in appello il successivo rinnovo contrattuale, introducendo una questione nuova e basata su un dato allora meramente ipotetico. In ogni caso, il TAR aveva autonomamente ritenuto plausibile la compensazione dei maggiori costi futuri con altri risparmi e sgravi contributivi indicati dall’aggiudicataria; tale autonoma motivazione non era stata specificamente contestata. È stato quindi ritenuto infondato anche il secondo profilo, relativo all’effetto conformativo. Il terzo profilo è stato dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato: la censura non aveva specificamente superato la motivazione del TAR, secondo cui, alla luce del CCNL Multiservizi e delle garanzie riconosciute ai lavoratori, la quota di lavoro supplementare pari al 13,69% delle ore era contenuta e non strutturale. L’appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000, oltre accessori, in euro 3.000 per ciascuna parte appellata.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al rito relativo alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato nell’intestazione normativa della decisione.

  • CCNL Multiservizi del 2021

    Il TAR e il Consiglio di Stato hanno esaminato gli obblighi retributivi, la rivalutazione mediante indice IPCA e la disciplina del lavoro supplementare prevista dal contratto collettivo applicato.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata, di regola, sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; una sopravvenienza successiva non può essere utilizzata per dimostrare l’illegittimità originaria dell’atto o l’erroneità della sentenza che ne ha valutato la legittimità.
  • In appello non è ammissibile introdurre, come fondamento della censura, un fatto o una questione sopravvenuti rispetto al giudizio di primo grado, quando essi mirino a ottenere una nuova valutazione della legittimità dell’atto impugnato anziché contestare la decisione resa sulla base della situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto.
  • Quando una sentenza di primo grado respinge una censura sulla base di più autonome ragioni, l’appello deve contestarle tutte; la mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma priva di interesse l’esame delle censure rivolte alle altre ragioni.
  • L’effetto conformativo di una sentenza di annullamento non può essere esteso, in sede di riedizione del potere, a profili che il giudice di primo grado abbia esaminato e correttamente respinto, né può essere integrato sulla base di sopravvenienze estranee all’oggetto del giudizio.
  • La verifica dell’anomalia dell’offerta è una valutazione globale e sintetica di attendibilità e affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non impone, di per sé, l’esame atomistico di ogni singola voce di costo; una censura d’appello deve confrontarsi specificamente con tutte le ragioni poste dal giudice a fondamento della valutazione di congruità.
  • Una censura d’appello è inammissibile per genericità quando si limita ad affermazioni assertive e non contesta puntualmente la motivazione della sentenza di primo grado, inclusa l’applicazione delle coordinate normative e contrattuali alla concreta offerta esaminata.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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