Cassazione Penale, Sentenza n. 08277/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rullo impugna l'ordinanza che ha confermato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare previsto dall'art. 14-bis, lett. c) Ord. pen. e deduce tre motivi: (1) violazione dell'art. 14-bis e vizio di motivazione per presunta valutazione acritica dei rapporti di polizia penitenziaria e mancato confronto con i rilievi difensivi, nonché violazione del diritto di difesa per mancanza di riscontri obiettivi ai rapporti; (2) vizio di motivazione perché le argomentazioni poste a fondamento della sorveglianza particolare sarebbero identiche a quelle usate per il regime 41-bis, rendendo indebita la duplicazione delle misure; (3) illogicità della limitazione dell'uso di televisore e fornellino per mancanza di motivazione sulla idoneità di tali oggetti a costituire pericolo o arma.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze sono in gran parte censure di fatto non consentite in sede di legittimità o manifestamente infondate. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente motivato la sussistenza dei presupposti dell'art. 14-bis (condotte compromettenti la sicurezza e sintomatiche di posizione di leadership interna), che il regime 14-bis è compatibile e distinto per finalità dal 41-bis e che i rapporti di polizia penitenziaria, utilizzati nel contesto di un provvedimento adottato dopo parere del Consiglio di disciplina e in contraddittorio, erano legittimamente valutabili; la censura difensiva non ha svolto il necessario confronto processuale con quelle risultanze. Quanto agli oggetti sottratti, il Tribunale ha indicato le ragioni per cui potevano essere usati come strumenti atti ad offendere, giustificando la restrizione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (importo non indicato nel testo).
Norme richiamate
art. 14-bis Ord. pen.
Misura di sorveglianza particolare di natura disciplinare finalizzata a prevenire condotte del detenuto che compromettano la sicurezza, turbino l'ordine interno, impediscano con minaccia o violenza l'attività altrui o si avvalgano dello stato di soggezione di altri detenuti; richiede accertamento di specifici comportamenti interni alla struttura
art. 41-bis Ord. pen.
Regime differenziato di trattamento finalizzato a recidere i collegamenti del detenuto con sodalizi esterni; compatibile con l'art. 14-bis ma con finalità e presupposti diversi
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile irrogazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili
art. 2700 cod. civ. (richiamato dalla giurisprudenza)
Riferito al presunto valore probatorio privilegiato dei rapporti di polizia penitenziaria; la Corte ricorda che l'eccezione alla utilizzabilità dei rapporti non era pertinente nel caso in esame, dato il procedimento svolto in contraddittorio
art. 666 cod. proc. pen. (commi 3 e 4, richiamati dalla giurisprudenza)
Norme sul reclamo in materia disciplinare che consentono l'instaurazione del contraddittorio per garantire il diritto di difesa; la Corte distingue il caso di specie, dove il provvedimento è stato emesso in contraddittorio e la difesa non ha esercitato il necessario confronto
Massime di principio
- Il regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis richiede accertamento di comportamenti specifici che compromettono la sicurezza o l'ordine interno: contestazioni meramente generiche o richieste di rivalutazione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità
- Il 41-bis e il 14-bis possono coesistere: il primo è diretto a recidere legami esterni, il secondo ha finalità disciplinare interna; motivazioni analoghe vanno valutate in relazione ai diversi presupposti
- I rapporti della polizia penitenziaria possono essere utilizzati come elementi di prova se il provvedimento è stato adottato con le garanzie del contraddittorio; la difesa deve contestare in quella sede l'attendibilità o chiedere specifici accertamenti
- La sottrazione di oggetti personali (es. televisore, fornellino) deve essere motivata con riferimento alla loro idoneità a essere impiegati quale strumento offensivo o a facilitare condotte violente; la motivazione può essere valutata in termini di proporzione tra rischio e restrizione
- In sede di Corte di Cassazione la sindacabilità sulle questioni di fatto è limitata: per ottenere accoglimento il ricorrente deve dimostrare violazioni di diritto o insufficienza logico-giuridica della motivazione, non semplicemente chiedere una diversa valutazione probatoria
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