Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1687/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202504713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazioni al trasferimento "fuori zona" della rivendita ordinaria n. 1, con annessa ricevitoria del lotto, nel Comune di Somma Vesuviana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 18 luglio 2025, recante l’autorizzazione al trasferimento fuori zona della rivendita ordinaria n. 1, con annessa ricevitoria lotto, da Via Col. G. Aliperta n. 5 a Via S. Sossio n. 2, nonché gli atti connessi e conseguenti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo provvedimento del 24 febbraio 2026, avente analogo oggetto. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, limitandosi a riferire che il provvedimento impugnato non appare, a una sommaria cognizione, inficiato dai vizi censurati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti impugnati non apparissero inficiati dai vizi dedotti, valorizzando anche la diffusa motivazione contenuta nel provvedimento amministrativo e le memorie depositate dalle parti. Non sono state quindi ravvisate ragioni sufficienti per sospendere l’efficacia degli atti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare in favore dell’amministrazione resistente e della controinteressata, liquidate complessivamente in € 1.500,00, pari a € 750,00 per ciascuna parte, oltre oneri di legge; per la controinteressata è stata disposta la distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistenti, allo stato della cognizione sommaria, ragioni per sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a una sommaria cognizione, l’atto impugnato non risulti affetto dai vizi dedotti.
  • La presenza di una motivazione amministrativa ampia e articolata, valutata insieme alle difese e alla documentazione delle parti, può escludere nella fase cautelare la sussistenza del fumus boni iuris necessario alla sospensione dell’atto.
  • Il rigetto della domanda cautelare non definisce necessariamente il giudizio di merito sull’annullamento, ma comporta, se disposto dal giudice, la condanna alle spese della relativa fase.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.