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Sentenza

Sentenza n. 232/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato parzialmente il giudizio di non abilitazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale e disposto la rivalutazione delle pubblicazioni da parte di una commissione in diversa composizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato aveva impugnato il giudizio collegiale, espresso a maggioranza di quattro commissari su cinque, con cui era stato ritenuto non idoneo al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro. Il giudizio negativo riguardava una procedura nella quale erano stati valutati positivamente sei degli otto titoli richiesti e una copiosa produzione scientifica, anche internazionale. Il candidato aveva dedotto la violazione dei criteri di valutazione previsti dagli artt. 3, 4 e 6 del d.m. n. 120/2016, sostenendo che la Commissione avesse attribuito un peso assorbente al solo sub-criterio dell'originalità delle pubblicazioni, senza considerare adeguatamente gli altri parametri. Erano stati inoltre dedotti difetto e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria ed errori di fatto, tra cui l'errata qualificazione della collocazione editoriale di una monografia del 2018. Il TAR aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni e disponendo il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo che i criteri ministeriali avessero natura cumulativa, che la carenza di un solo criterio fosse sufficiente a determinare la non idoneità e che la valutazione della Commissione, espressione di ampia discrezionalità tecnica, non presentasse vizi evidenti. Ha inoltre dedotto che non fosse necessaria una prova di resistenza, poiché il giudizio negativo sull'originalità e sul rigore metodologico sarebbe stato comunque decisivo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che dagli atti e dalla motivazione del giudizio impugnato non emergesse una valutazione effettivamente complessiva delle pubblicazioni alla luce di tutti i criteri previsti dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016. Sebbene i criteri possano avere natura cumulativa, non era dimostrato che la Commissione li avesse concretamente esaminati in modo integrato: il giudizio negativo risultava fondato, in sostanza, sulla carenza di originalità e soprattutto sulla valutazione di una sola monografia del 2018, considerata più ricognitiva dello stato dell'arte che innovativa. Il Consiglio di Stato ha inoltre valorizzato l'assenza, nel giudizio collegiale, di riferimenti alle valutazioni positive espresse da uno dei commissari, omissione tale da impedire di verificare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica e da imporre una motivazione rafforzata sulle ragioni del loro eventuale superamento. Sono stati quindi confermati l'annullamento parziale del giudizio di non abilitazione e l'obbligo di rivalutazione delle sole pubblicazioni da parte di una Commissione in diversa composizione, ferme le valutazioni positive già svolte sui titoli. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. n. 120/2016

    Richiamato tra i criteri normativi dedotti in appello per la valutazione dell'idoneità scientifica.

  • art. 4 d.m. n. 120/2016

    sub-criterio della “originalità” di cui alla lett. c)

    I criteri di valutazione delle pubblicazioni devono essere considerati nell'ambito di una valutazione complessiva. Anche se cumulativi, non possono essere applicati in modo tale che uno solo assuma, senza adeguata motivazione, un ruolo assorbente. Il giudizio deve rendere verificabile l'esame effettivo di tutti i parametri rilevanti.

  • art. 6 d.m. n. 120/2016

    Richiamato tra le disposizioni dedotte dall'amministrazione appellante in relazione alla disciplina della procedura di abilitazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione della Commissione non esonera dall'obbligo di motivare in modo verificabile l'esame complessivo delle pubblicazioni alla luce di tutti i criteri ministeriali applicabili.
  • Anche quando i criteri di valutazione abbiano natura cumulativa, la Commissione non può fondare il giudizio negativo, senza adeguata esplicitazione, sulla sola carenza di un criterio o di un sub-criterio, attribuendogli di fatto valore assorbente rispetto agli altri parametri.
  • Il giudizio collegiale deve dar conto delle ragioni per cui vengono eventualmente disattese valutazioni individuali positive espresse da un commissario, soprattutto quando tali valutazioni incidano sulla verifica della maturità scientifica del candidato; in tal caso è necessaria una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale.
  • L'ampiezza della discrezionalità tecnica della Commissione non impedisce il sindacato giurisdizionale sui profili di incompletezza motivazionale, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e mancata considerazione di elementi rilevanti della valutazione.
  • Quando l'illegittimità riguarda esclusivamente la valutazione delle pubblicazioni, l'annullamento può essere limitato a tale segmento e il giudice può ordinare il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, conservando le valutazioni già positivamente svolte su altri elementi, se non coinvolti dai vizi accertati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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