Sentenza n. 2225/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto del Questore di Palermo di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi di transito dei tifosi per la durata di un anno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Questore di Palermo del 9 novembre 2023, notificato il 10 novembre 2023, con cui gli era stato vietato, per un anno, l’accesso ai campi di calcio e agli impianti sportivi del territorio nazionale, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei partecipanti e degli spettatori delle manifestazioni sportive, nelle due ore precedenti, durante lo svolgimento e nelle due ore successive agli eventi. Il testo della sentenza non riporta i motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Una precedente sentenza parziale aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La fase residua riguardava l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e la regolazione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha ammesso definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo provata, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza dei requisiti di legge: il ricorrente aveva autocertificato un reddito pari a zero per gli anni 2024 e 2025 e il difensore aveva autocertificato l’iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione del compenso e delle spese richieste dal difensore è stata rinviata all’udienza camerale del 21 ottobre 2026, poiché la richiesta era stata depositata soltanto il 16 marzo 2026 e non erano ancora decorsi i termini di legge per l’eventuale difesa o opposizione della controparte. Quanto alle spese del giudizio, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, desumendo la posizione sostanzialmente soccombente del ricorrente dal rigetto della domanda cautelare pronunciato sia in primo sia in secondo grado, e lo ha condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Il giudizio sull’impugnazione del divieto di accesso era già stato definito con la precedente sentenza parziale mediante declaratoria di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 81 d.P.R. 115/2002
L’iscrizione del difensore nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato costituisce requisito rilevante per la liquidazione dell’attività difensiva svolta in tale regime.
d.P.R. 115/2002
patrocinio a spese dello Stato
La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti reddituali consente l’ammissione definitiva al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudizio è già stato definito quanto alla domanda principale per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può pronunciarsi con una successiva sentenza sulle questioni residue relative al patrocinio a spese dello Stato e alle spese processuali.
- L’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato richiede la documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, per la liquidazione dell’attività difensiva, la verifica dell’iscrizione del difensore nell’apposito elenco.
- La richiesta di liquidazione del compenso del difensore deve essere presentata in tempo utile affinché la controparte costituita possa esercitare le facoltà di difesa o opposizione previste dalla legge; in caso contrario, la liquidazione può essere rinviata.
- In caso di improcedibilità della domanda principale per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito prevedibile della controversia sulla base delle statuizioni cautelari intervenute nei diversi gradi di giudizio.
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