Sentenza n. 3712/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 218/2025, depositata e resa pubblica in data 20 maggio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 209/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 8 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 218/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari, oltre agli interessi e all'eventuale rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 maggio 2025, era passata in giudicato e non era stata seguita da alcun adempimento amministrativo. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del Tribunale di Lodi era stata regolarmente notificata, che era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti secondo quanto stabilito nel giudicato. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l'ottemperanza alle decisioni giurisdizionali non eseguite e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari per assicurare l'attuazione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In sede di esecuzione commissariale, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- L'ottemperanza è esperibile nei confronti di un'Amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le Amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e compiere tutte le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato; qualora l'Amministrazione debitrice sia priva di fondi sufficienti, può utilizzare gli strumenti contabili previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso commissariale separato.
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