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Sentenza

Sentenza n. 938/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento - della ordinanza n. -OMISSIS- - Prot. -OMISSIS- emessa dal Comune di Cogoleto in data 22 marzo 2023; - per quanto occorrente, dei punti 37 e 39 del Quadro delle Definizioni Uniformi- Specificazioni tecniche per la relativa applicazione del Regolamento Edilizio del Comune di Cogoleto, laddove forniscono una definizione di loggia/e loggiato e di porticato, quali organismi edilizi diversi; - della ordinanza n. -OMISSIS- della medesima data del 22 marzo 2023, priva del numero di protocollo, inviata per conoscenza al difensore, a mezzo p.e.c.; - della ordinanza n. -OMISSIS- della medesima data del 22 marzo 2023, riportante il n. prot. -OMISSIS-, diverso peraltro da quello indicato nel messaggio p.e.c. di notifica, cui era allegata, nel quale viene indicato il n. di protocollo n. -OMISSIS-, inviata per conoscenza al difensore, a mezzo p.e.c.; - della ordinanza priva di numero della medesima datata 22 marzo 2023, priva anche del numero di protocollo, che veniva indicato esclusivamente nel messaggio p.e.c. (prot. -OMISSIS-), cui era allegata, del medesimo contenuto delle sopra impugnate ordinanze, inviata per conoscenza al difensore, a mezzo p.e.c.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché di data o tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente

Giustizia amministrativa202300319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale del 22 marzo 2023 di rimozione di vetrate amovibili installate su un porticato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva installato, tra ottobre e dicembre 2022, nel porticato pertinenziale di un immobile, pannelli frangivento in vetro temperato trasparente, privi di profili e scorrevoli su binari, per proteggere lo spazio dagli agenti atmosferici. A seguito di un controllo della Polizia Locale, il Comune aveva avviato un procedimento di verifica edilizia e, disattese le osservazioni, aveva ordinato la rimozione delle opere ritenendo che non rientrassero nell'edilizia libera. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il Comune avesse attribuito erroneamente rilievo alla distinzione tra logge e porticati; l'eccesso di potere per travisamento dei fatti; la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, per avere il Comune ritenuto che le vetrate avessero creato un ambiente stabilmente chiuso; nonché l'illegittimità dell'ordinanza nella parte relativa alla rimozione delle guide. Il Comune ha contestato la fondatezza del ricorso, dando atto che i pannelli erano stati rimossi, mentre erano rimaste le guide. Il TAR ha preliminarmente circoscritto l'oggetto del giudizio all'ordinanza del 22 marzo 2023 ritualmente notificata alla ricorrente, ritenendo irrilevanti le ulteriori comunicazioni inviate al difensore.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e l'ordinanza comunale è stata annullata. Il TAR ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, ritenendoli fondati. Ha riconosciuto che, al momento dell'adozione dell'ordinanza, la distinzione regolamentare tra logge e porticati era formalmente corretta e che l'estensione espressa delle VEPA ai porticati è intervenuta solo con il d.l. n. 69/2024. Tuttavia, ha ritenuto che, anche prima delle modifiche normative del 2022 e del 2024, vetrate e pannelli amovibili o retrattili potessero rientrare nell'edilizia libera quando non determinassero la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, di nuova volumetria o di nuova superficie. Nel caso concreto, dalle fotografie e dalla documentazione risultava che le vetrate erano apribili, richiudibili, scorrevoli su binari e agevolmente rimovibili; il porticato conservava la medesima pavimentazione dello spazio esterno, era arredato con mobili da esterno e non risultavano allacciamenti agli impianti interni dell'abitazione. L'opera, pertanto, non era idonea a integrare un volume stabilmente chiuso né un organismo edilizio comportante trasformazione del territorio, a prescindere dalla qualificazione dell'area come porticato o loggia. Il quarto motivo, relativo alla rimozione delle guide, è stato dichiarato assorbito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e degli avvicendamenti normativi e giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    «di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile»

    La disciplina dell'edilizia libera comprende le VEPA quando non configurano spazi stabilmente chiusi e non determinano nuova volumetria, nuova superficie o mutamento della destinazione d'uso. La nozione è stata utilizzata dal TAR anche per valutare opere realizzate anteriormente all'estensione normativa espressa ai porticati.

  • d.l. 9 agosto 2022, n. 115

    Ha modificato l'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, annoverando espressamente determinate VEPA tra gli interventi realizzabili in edilizia libera su balconi aggettanti e logge rientranti.

  • d.l. 29 maggio 2024, n. 69

    Ha esteso il regime di edilizia libera delle VEPA anche ai porticati, salvo quelli gravati da diritti di uso pubblico o prospicienti aree pubbliche; il TAR ha precisato che tale modifica non impedisce di riconoscere l'edilizia libera, sulla base della disciplina previgente e della giurisprudenza, quando l'opera non crea uno spazio stabilmente chiuso.

  • art. 6, comma 1, lett. e)-quinquies, d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato quale base normativa della categoria degli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, nella quale la giurisprudenza ha ricondotto opere prive di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso.

  • D.M. 2 marzo 2018, Glossario dell'edilizia libera

    Il n. 50 dell'allegato include le pergotende tra le principali opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera, secondo le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Le VEPA e le opere assimilabili rientrano nell'edilizia libera quando, per le loro caratteristiche di amovibilità, retrattilità o scorrevolezza, non creano uno spazio stabilmente chiuso e non determinano nuova volumetria, nuova superficie o mutamento della destinazione d'uso.
  • La riconducibilità di una vetrata amovibile all'edilizia libera deve essere valutata in concreto, considerando la stabilità e permanenza della chiusura, la possibilità di rimozione, la destinazione effettiva dello spazio, la continuità della pavimentazione e l'eventuale collegamento agli impianti dell'abitazione.
  • La qualificazione dell'area di installazione come porticato anziché loggia non è di per sé decisiva per escludere l'edilizia libera quando l'opera, per le sue caratteristiche concrete, non realizza un organismo edilizio stabilmente chiuso o una trasformazione urbanistico-edilizia rilevante.
  • La disciplina normativa che ha espressamente incluso determinate VEPA nell'edilizia libera non esclude la possibilità di ricondurre opere analoghe al medesimo regime sulla base della disciplina previgente e dei principi già elaborati dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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