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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19978/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, moglie dell'indagato Danilo D'Angelo, ha impugnato l'ordinanza di riesame che aveva rigettato la sua istanza di restituzione dell'imbarcazione "Calio Boat" formalmente intestata a lei e sequestrata il 14/07/2022. Contestava la valutazione del Tribunale circa la disponibilità effettiva del bene da parte del marito, lamentando che il natante era stato da questi donato alla moglie, che ella era unica detentrice delle chiavi e ne faceva uso anche in assenza del coniuge. Denunciava altresì che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'elaborato tecnico prodotto dalla difesa sulla capacità economica autonoma della ricorrente, perciò avrebbe omesso motivazione su un elemento probatorio rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse, in realtà, un appello contro la valutazione del compendio probatorio e non una violazione di legge; tale sindacato di merito non è consentito in sede di legittimità per le ordinanze in materia di misure cautelari reali, salvo mancanza assoluta o apparente della motivazione. La Corte ha altresì osservato che il Tribunale di Napoli aveva motivato adeguatamente la decisione indicando indizi univoci della disponibilità dell'imbarcazione da parte dell'indagato (contratto di ormeggio intestato al marito, pagamenti riferibili all'indagato, varo del natante ad opera dell'indagato, assenza di prova di spese sostenute dalla moglie, mancata patente nautica della moglie) e aveva preso in considerazione la consulenza tecnica di parte, ritenendo i redditi della ricorrente insufficienti negli ultimi cinque anni per acquistare o mantenere il natante. Conseguentemente è stata pronunciata condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen., comma 1

    art. 325, comma 1, c.p.p.

    stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ne trae il perimetro del sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali

  • art. 125 cod. proc. pen.

    impone l'obbligo di motivazione del provvedimento; la Corte precisa che solo la motivazione assolutamente mancante o apparente integra violazione di legge sindacabile in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevvede la sanzione pecuniaria a carico della parte che propone ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per valutare la mancata colpa nella proposizione del ricorso e confermare l'applicabilità della sanzione economica in assenza di particolari circostanze

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame di misure cautelari reali è ammissibile solamente per violazione di legge: non è strada percorribile per rimettere in discussione valutazioni di merito sugli elementi probatori.
  • Quando un bene è formalmente intestato a un terzo (anche coniuge), l'amministrazione giudiziaria può comunque ritenere che l'indagato ne abbia la disponibilità sulla base di indizi oggettivi (pagamenti riferibili all'indagato, contratto di ormeggio intestato all'indagato, varo effettuato dall'indagato, mancanza di prova che il terzo abbia sostenuto le spese, assenza di titoli abilitativi del terzo).
  • La produzione di una consulenza tecnica di parte sulla capacità economica del terzo non impedisce la misura se il giudice ritiene, su base indiziaria e confrontando gli elementi, che i redditi del terzo non siano compatibili con l'acquisto o la gestione del bene; il giudice deve però dare conto dell'elaborato, e la sua motivazione sarà sindacabile in cassazione solo se mancante o apparente.
  • In fase di impugnazione in Cassazione è essenziale inquadrare il vizio come violazione di legge (errores iudicandi/procedendi o vizio radicale di motivazione); le censure che riguardano valutazioni probatorie saranno dichiarate inammissibili.
  • Chi propone ricorso fragile o non fondato in termini di legge può essere condannato a spese e a pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non vi sia giustificato motivo per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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