Cassazione Penale, Sentenza n. 28309/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
La vicenda origina da una sanzione disciplinare irrogata a un detenuto da un consiglio di disciplina interno a un istituto penitenziario: esclusione dalle attività in comune per 5 giorni, per violazione dell'art. 77 nn. 15, 16 e 18 del d.P.R. n. 230/2000, in relazione alla partecipazione a una protesta nel reparto e al lancio di oggetti. Il detenuto ha proposto reclamo al Magistrato di sorveglianza, chiedendo anche l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza per dimostrare la propria estraneità ai fatti. Il Magistrato di sorveglianza ha però dichiarato inammissibile il reclamo de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ritenendolo generico e immotivato sulla base del rapporto disciplinare. Con il ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge per avere il giudice di sorveglianza applicato impropriamente il rito de plano, che sarebbe consentito solo quando l'istanza manchi di requisiti formali e non richieda alcuna valutazione discrezionale; 2) violazione delle garanzie del contraddittorio, perché la declaratoria di inammissibilità era stata resa dopo una valutazione di merito, senza instaurare il contraddittorio e nonostante la richiesta istruttoria sulla videosorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il Magistrato di sorveglianza, nel dichiarare inammissibile il reclamo de plano, non si è limitato a constatare un difetto formale dell'istanza, ma ha compiuto una valutazione di merito sulla pretesa estraneità del reclamante alla protesta, desumendo dal rapporto disciplinare la sua partecipazione ai fatti. Poiché tale apprezzamento richiedeva valutazioni discrezionali e l'instaurazione del contraddittorio, la declaratoria de plano di inammissibilità è stata ritenuta adottata fuori dai presupposti dell'art. 666, comma 2, c.p.p. La Corte ha quindi annullato il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
viene richiamato come base regolamentare della violazione disciplinare contestata al detenuto; il testo non ne esplicita il contenuto sostanziale, limitandosi a collegarlo alla sanzione irrogata.
art. 35 l. 26 luglio 1975, n. 354
è invocato dalla difesa tra le norme che regolano i reclami e le garanzie in materia penitenziaria; nel provvedimento non vi è un approfondimento autonomo del suo contenuto.
art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
è richiamato dalla difesa a sostegno delle censure procedurali nel sistema di sorveglianza.
art. 71-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
è richiamato dalla difesa nell'ambito delle norme sull'ordinamento penitenziario applicabili al reclamo.
art. 666 c.p.p.
il decreto de plano di inammissibilità è consentito solo se l'istanza è carente di requisiti direttamente previsti dalla legge e la relativa verifica non richiede accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali; quando occorre un giudizio di merito, deve instaurarsi il contraddittorio ai sensi dei commi successivi.
art. 678 c.p.p.
è richiamato come norma del procedimento di sorveglianza coinvolta nelle doglianze difensive.
art. 178 c.p.p.
è invocato dalla difesa in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio.
art. 179 c.p.p.
è invocato dalla difesa quale norma sulle nullità per violazione di regole processuali.
art. 185 disp. att. c.p.p.
è richiamato dalla difesa a sostegno delle doglianze procedurali.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
viene utilizzato dal giudice di sorveglianza per qualificare come generico e quindi inammissibile il reclamo; la Corte osserva però che nel caso concreto la doglianza sull'estraneità ai fatti era chiaramente individuata.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità pronunciato de plano è legittimo solo quando il vizio dell'istanza sia immediatamente rilevabile e la sua constatazione non richieda alcuna valutazione discrezionale né accertamenti di merito.
- Se il giudice, per dichiarare l'inammissibilità, deve valutare il contenuto sostanziale delle doglianze o apprezzare le risultanze istruttorie, non può procedere de plano, ma deve instaurare il contraddittorio tra le parti.
- La genericità del reclamo non può essere affermata quando la doglianza identifichi in modo chiaro il punto controverso; una pronuncia che superi il piano formale per negare la fondatezza della contestazione compie un giudizio di merito.
- Nel procedimento disciplinare penitenziario, la contestazione della partecipazione del detenuto ai fatti può richiedere una verifica istruttoria; se tale verifica è necessaria, il reclamo non è definibile con inammissibilità immediata senza partecipazione dell'interessato.
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