Sentenza del 16/10/2015 n. 20973 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato un avviso di rettifica IVA e IRAP per l'anno 1998, fondato su maggiori ricavi risultanti da documentazione extracontabile, in particolare agende rinvenute presso la sede aziendale. Il motivo accolto riguardava la violazione del litisconsorzio necessario e del contraddittorio: trattandosi di una società di persone, l'accertamento del reddito societario e la sua imputazione per trasparenza ai soci coinvolgono inscindibilmente la società e tutti i soci, che devono partecipare allo stesso processo. I giudizi di merito si erano invece svolti soltanto nei confronti della società, senza la partecipazione dei soci accomandante e accomandatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto nullo il giudizio di primo grado e quello di appello per violazione del contraddittorio, poiché non erano stati chiamati in giudizio i soci M.F. e M.A., litisconsorti necessari. Non essendo possibile rimediare mediante riunione con eventuali autonomi giudizi dei soci, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio e decidere nuovamente la controversia. La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio.
Nel processo tributario sussiste litisconsorzio necessario quando l'atto impositivo riguarda una posizione sostanziale unitaria e inscindibile di più soggetti. In tali casi tutti i soggetti interessati devono partecipare allo stesso giudizio.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, TUIR
I redditi delle società di persone sono imputati per trasparenza ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. L'accertamento del reddito societario incide quindi anche sulla posizione fiscale dei soci.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
L'unitarietà dell'accertamento relativo alla società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci costituiscono il presupposto del litisconsorzio necessario tra società e soci.
Art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost.
Garantiscono il rispetto del contraddittorio e del giusto processo. La loro violazione determina la nullità del giudizio quando una parte necessaria non è stata posta in condizione di partecipare.
Art. 383 c.p.c., comma 3
Consente alla Corte di cassazione, quando rileva la nullità dei giudizi di merito per mancata instaurazione del contraddittorio, di cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Art. 372 c.p.c.
Consente in cassazione la produzione di documenti necessari a dimostrare l'ammissibilità del ricorso o la nullità della sentenza e, nel caso concreto, avrebbe permesso all'Agenzia di documentare la notifica degli atti ai soci o la definizione delle relative controversie.
Massime di principio
- Quando un accertamento riguarda una società di persone e incide sul reddito imputabile ai soci per trasparenza, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari e devono partecipare allo stesso processo.
- La mancata partecipazione anche di un solo litisconsorte necessario comporta la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo che sia possibile sanare il difetto mediante riunione di giudizi autonomi identici e contemporaneamente pendenti.
- La nullità processuale può essere dichiarata anche se l'amministrazione non ha notificato l'accertamento a tutti i soggetti coinvolti: l'obbligo di instaurare correttamente il contraddittorio non dipende dalle scelte dell'ente impositore.
- La cassazione per difetto di contraddittorio non decide nel merito sulla fondatezza dell'accertamento: la controversia viene riaperta davanti al giudice di primo grado, che dovrà integrare il contraddittorio e valutare nuovamente tutte le questioni.
- La documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede dell'impresa può essere utilizzata come prova di maggiori ricavi, ma la sua valutazione nel merito diventa rilevante solo dopo la corretta partecipazione al processo di tutti i soggetti necessari.
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