Sentenza n. 4407/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare licenza di armi)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato ha impugnato il diniego di rinnovo fondato su precedenti risalenti agli anni Novanta e ai primi anni Duemila, definiti senza condanne penali, nonché su occasionali controlli effettuati in compagnia di un congiunto destinatario di misure limitative in materia di armi. Ha dedotto il difetto di motivazione del provvedimento e della sentenza di primo grado, lamentando l’omessa considerazione della risalenza e degli esiti favorevoli delle vicende, della protratta titolarità di analoghe autorizzazioni di polizia, della condotta personale e professionale irreprensibile, dello svolgimento per lungo tempo di funzioni di polizia giudiziaria implicanti l’uso delle armi e dell’assenza di ulteriori elementi negativi. Ha inoltre contestato la valorizzazione meramente assertiva delle frequentazioni familiari e l’omesso bilanciamento tra gli elementi sfavorevoli e quelli favorevoli ai fini del giudizio prognostico di affidabilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel rilascio e nel rinnovo delle licenze di porto d’armi, trattandosi di una valutazione prognostica sull’affidabilità del richiedente. Tuttavia, tale discrezionalità richiede una motivazione effettiva e verificabile. Il diniego è stato annullato perché si limitava a richiamare precedenti molto risalenti, definiti senza accertamento di responsabilità penale, senza spiegare la loro attualità e concreta valenza sintomatica e senza confrontarsi con il successivo percorso personale e professionale dell’interessato, con i reiterati rinnovi del titolo e con l’assenza di episodi ostativi. Anche il riferimento alle frequentazioni con soggetti controindicati era meramente assertivo e privo di una specificazione del nesso con l’inaffidabilità del richiedente. Il TAR, a sua volta, aveva valorizzato in modo generale l’ampiezza della discrezionalità amministrativa, senza svolgere un autonomo e puntuale controllo sulla motivazione dell’atto e senza esaminare gli elementi favorevoli dedotti. L’annullamento è disposto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva del provvedimento, idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni della decisione; nel caso di specie richiedeva di chiarire l’attualità e la concreta rilevanza dei precedenti e di confrontarli con gli elementi favorevoli allegati dall’interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio o rinnovo di una licenza di porto d’armi, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità fondata su un giudizio prognostico di affidabilità del richiedente, ma deve esplicitare in modo effettivo e non apparente il percorso logico-giuridico che conduce all’esito negativo.
- Quando il diniego di una licenza di porto d’armi si fonda su precedenti risalenti o su elementi meramente indiziari, la motivazione deve chiarirne l’attualità, la concreta idoneità a fondare un giudizio di inaffidabilità e le ragioni della loro prevalenza sugli elementi favorevoli dedotti dall’interessato.
- La protratta condotta positiva dell’interessato, i reiterati rinnovi di analoghe autorizzazioni di polizia, l’assenza di ulteriori episodi ostativi e lo svolgimento di funzioni pubbliche implicanti l’uso delle armi costituiscono elementi rilevanti ai fini del giudizio prognostico e non possono essere omessi o considerati recessivi senza specifica motivazione.
- Il riferimento a frequentazioni o rapporti con soggetti ritenuti controindicati non è sufficiente, di per sé, a giustificare il diniego: l’Amministrazione deve indicare il concreto nesso tra tali circostanze e l’inaffidabilità del richiedente, considerando anche gli esiti delle vicende poste a fondamento della valutazione.
- Il giudice amministrativo non può limitarsi a richiamare l’ampiezza della discrezionalità dell’Amministrazione, ma deve verificare autonomamente e puntualmente la tenuta motivazionale del provvedimento, con riguardo agli elementi favorevoli e sfavorevoli rilevanti per la decisione.
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