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Ordinanza

Ordinanza n. 5282/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 25/11/2025, CT 39472/2025, comunicato, mediante deposito nel giudizio n. R.G. 13234/2025, in data 26.11.2025

Giustizia amministrativa202602216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota difensiva della Prefettura depositata in un precedente giudizio, qualificata dal ricorrente come provvedimento di rigetto dell'accesso alle misure di accoglienza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento contro una nota della Prefettura di Roma, depositata nel giudizio n. R.G. 13234/2025 e comunicata mediante tale deposito, ritenendola espressiva del rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza. Il TAR ha rilevato d'ufficio che l'atto impugnato è una nota difensiva priva di valore provvedimentale e, pertanto, potrebbe non essere autonomamente impugnabile. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti dieci giorni per presentare memorie sulla possibile causa di inammissibilità, riservando la decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha ancora dichiarato l'inammissibilità. Ha dato avviso alle parti della questione rilevata d'ufficio, concernente la non autonoma impugnabilità della nota difensiva perché priva di valore provvedimentale, e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 per la decisione dopo il contraddittorio scritto. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    affinché possano interloquire in ordine alla possibile sussistenza della predetta causa di inammissibilità

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione che può condurre alla definizione sfavorevole del giudizio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Consente l'oscuramento dei dati identificativi della parte quando ciò sia necessario per tutelarne diritti o dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Una nota difensiva depositata dall'amministrazione in un giudizio, se priva di autonomo valore provvedimentale, non è autonomamente impugnabile mediante ricorso per annullamento.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo loro di interloquire prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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