Ordinanza n. 5282/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 25/11/2025, CT 39472/2025, comunicato, mediante deposito nel giudizio n. R.G. 13234/2025, in data 26.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota difensiva della Prefettura depositata in un precedente giudizio, qualificata dal ricorrente come provvedimento di rigetto dell'accesso alle misure di accoglienza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento contro una nota della Prefettura di Roma, depositata nel giudizio n. R.G. 13234/2025 e comunicata mediante tale deposito, ritenendola espressiva del rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza. Il TAR ha rilevato d'ufficio che l'atto impugnato è una nota difensiva priva di valore provvedimentale e, pertanto, potrebbe non essere autonomamente impugnabile. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti dieci giorni per presentare memorie sulla possibile causa di inammissibilità, riservando la decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha ancora dichiarato l'inammissibilità. Ha dato avviso alle parti della questione rilevata d'ufficio, concernente la non autonoma impugnabilità della nota difensiva perché priva di valore provvedimentale, e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 per la decisione dopo il contraddittorio scritto. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
affinché possano interloquire in ordine alla possibile sussistenza della predetta causa di inammissibilità
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione che può condurre alla definizione sfavorevole del giudizio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Consente l'oscuramento dei dati identificativi della parte quando ciò sia necessario per tutelarne diritti o dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Una nota difensiva depositata dall'amministrazione in un giudizio, se priva di autonomo valore provvedimentale, non è autonomamente impugnabile mediante ricorso per annullamento.
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo loro di interloquire prima della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →