Sentenza n. 12844/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del 28.7.2022 (fasc. n. -OMISSIS-), conosciuta il 1° agosto 2022, con cui il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (d’ora innanzi CSM) ha votato la proposta (indicata con la lettera "B") della I Commissione di trasferimento d’ufficio, ai sensi dell’art. 2 del Regio Decreto n. 511 del 31.5.1946, del dott. -OMISSIS- per incompatibilità con l’attuale ufficio di assegnazione e con ogni funzione giudiziaria del distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS- e ha trasmesso gli atti alla III Commissione per quanto di competenza; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 23.9.2022 a firma del Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale si comunica che la III Commissione, nella seduta del 21.9.2022 (il cui verbale non è conosciuto), ha deliberato di invitare il dott. -OMISSIS- ad indicare una o più sedi vacanti ai fini del trasferimento; - di ogni altro atto ai predetti comunque presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluso il provvedimento adottato dalla I Commissione nella seduta del 5.7.2022, la nota prot. n. -OMISSIS- e la comunicazione prot. n. -OMISSIS-del 18.5.2022 di avvio del procedimento di trasferimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 ottobre 2022: - della deliberazione della seduta del 5.10.2022 (prat. num-OMISSIS-, trasmessa in data 11.10.2022 con nota prot. n. -OMISSIS-con cui il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha disposto il trasferimento d’ufficio, ai sensi dell’art. 2 del Regio Decreto n. 511 del 31.5.1946, del dott. -OMISSIS- presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-; - del presupposto provvedimento adottato in data 28.9.2022 dalla Terza Commissione di individuazione della sede di assegnazione del ricorrente; - di ogni altro atto ai predetti comunque presupposto, connesso e conseguenziale, ancor-chè non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni e atti del CSM relativi al trasferimento d’ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale e funzionale
Esito
Favorevole al resistente (organo di autogoverno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui il CSM aveva avviato e concluso il procedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511 del 1946, contestando la deliberazione plenaria del 28 luglio 2022, gli atti delle Commissioni competenti, la comunicazione di avvio del procedimento, l’invito a indicare sedi vacanti e la successiva deliberazione del 5 ottobre 2022, con cui era stato disposto il trasferimento presso una Corte d’Appello. Il testo della sentenza non riporta il contenuto specifico dei motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente aveva dichiarato che, nelle more del giudizio, era stato collocato in quiescenza e che tale sopravvenienza aveva eliminato l’utilità sostanziale conseguibile dall’eventuale annullamento degli atti di trasferimento. Il CSM non si è opposto alla richiesta. Il Collegio ha quindi definito il giudizio senza esaminare la legittimità degli atti impugnati e ha compensato integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 2 r.d. n. 511/1946
È la base normativa indicata per il trasferimento d’ufficio del magistrato; la sentenza non ne esamina l’applicazione sostanziale.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell’ambito della definizione processuale del giudizio; l’esito concreto è la declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La sopravvenuta cessazione della situazione sostanziale incisa dall’atto impugnato, quando elimina ogni utilità concreta e attuale derivabile dall’eventuale accoglimento del ricorso, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il collocamento in quiescenza del destinatario di un provvedimento di trasferimento d’ufficio può far venir meno l’interesse alla decisione di merito quando non residui alcuna utilità sostanziale conseguibile dall’annullamento dell’atto.
- Quando il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio e l’amministrazione non si oppone, il giudice può definire il processo dichiarandone l’improcedibilità senza esaminare i motivi di legittimità dedotti.
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