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Sentenza

Sentenza n. 3148/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202409199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del requisito reddituale e deferimento all’autorità giudiziaria per mancata esibizione del titolo di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il richiedente aveva impugnato il diniego del Ministero dell’interno del 31 maggio 2020, relativo all’istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato, da un lato, dalla mancanza del reddito minimo richiesto per l’anno 2016 e, dall’altro, dal deferimento all’autorità giudiziaria per la violazione dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, connessa alla mancata esibizione del titolo di soggiorno. L’appellante ha censurato la sentenza del TAR Lazio deducendo il difetto di istruttoria nella valutazione del requisito reddituale, l’erroneità del rilievo attribuito a un deferimento non seguito da procedimento penale, l’omessa considerazione del reddito del fratello convivente e delle integrazioni documentali prodotte. Ha contestato, in particolare, il metodo meramente retrospettivo seguito dall’Amministrazione, sostenendo la necessità di una valutazione prognostica della stabilità reddituale e della considerazione dei redditi sopravvenuti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 non è un atto vincolato, ma è rimessa a un’ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione, diretta ad accertare lo stabile e ordinato inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica dell’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza istruttoria. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto congruamente e coerentemente motivato, anche perché il richiedente non aveva dimostrato il possesso dei requisiti richiesti neppure dopo il preavviso di rigetto. Per il 2016 egli aveva dichiarato un reddito personale di euro 4.739,79, inferiore alla soglia minima di euro 8.263,31, incrementabile solo in presenza di carichi familiari. Tale insufficienza è stata ritenuta autonomamente idonea a sostenere il diniego, anche se riferita a un singolo periodo d’imposta, senza che il giudice potesse sostituire la propria valutazione a quella amministrativa sulla continuità e stabilità della capacità reddituale. Il reddito del fratello non è stato considerato rilevante, poiché la convivenza dedotta non coincideva temporalmente con l’annualità reddituale presa in esame. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è rimessa a un’ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione, volta ad accertare lo stabile e ordinato inserimento dello straniero nella comunità nazionale.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La violazione concernente la mancata esibizione del titolo di soggiorno è stata indicata nel diniego come ulteriore elemento ostativo, ma la decisione è stata ritenuta sorretta autonomamente dall’insufficienza reddituale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente alla disciplina nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e non attività vincolata; il giudice amministrativo può sindacare il diniego soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza istruttoria.
  • L’insufficienza del reddito dichiarato rispetto alla soglia minima richiesta può costituire, anche se riferita a un solo periodo d’imposta, un autonomo motivo ostativo alla concessione della cittadinanza, quando l’Amministrazione abbia motivato sulla mancata dimostrazione della continuità e stabilità della capacità reddituale.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione in ordine alla continuità e stabilità della capacità reddituale del richiedente la cittadinanza, salvo che la valutazione amministrativa presenti manifesta illogicità, irragionevolezza o carenze istruttorie.
  • Il reddito di un familiare può essere considerato nella verifica del requisito reddituale soltanto se la convivenza o il carico familiare rilevante coincide temporalmente con l’annualità d’imposta presa in esame.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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