Sentenza n. 1367/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di verifica di assoggettabilità a VIA che ha escluso da ulteriore VIA un progetto per un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali, incluso il deposito preliminare di rifiuti contenenti amianto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comitato ha impugnato il provvedimento regionale di screening ambientale, deducendo la violazione del principio di precauzione e prevenzione di cui all'art. 191 TFUE, la violazione della Convenzione di Aarhus e del d.lgs. n. 152/2006 per omessa consultazione del pubblico, nonché difetto di istruttoria ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato la mancata considerazione cumulativa della potenzialità dell'impianto progettato e di un impianto già esistente, il superamento della soglia dimensionale rilevante per l'assoggettamento a VIA, l'insufficiente illustrazione delle modalità di calcolo della soglia, l'assenza di adeguate valutazioni sui rischi di dispersione delle fibre di amianto durante trasporto e stoccaggio, la localizzazione in un'area interessata da fenomeni alluvionali e di ricarica indiretta della falda, la mancata previsione degli oneri di urbanizzazione e l'assenza di indicazioni sulle garanzie finanziarie dell'operatore. In rito, ARPAE e la Regione hanno eccepito l'inammissibilità per difetto di procura speciale e per carenza di legittimazione attiva del Comitato.
La decisione
Il Comune di Misano Adriatico è stato estromesso dal giudizio, non essendo riconducibile a esso alcuno degli atti impugnati. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla procura, osservando che il documento, conferito prima dell'adozione dell'atto impugnato e su foglio separato, faceva riferimento genericamente al procedimento amministrativo e a ogni eventuale contenzioso relativo al progetto, senza individuare precisamente l'atto da impugnare, le controparti e l'autorità giudiziaria; pertanto, non integrava una procura speciale alla lite. Il Collegio ha comunque esaminato anche la legittimazione attiva e l'ha esclusa. Richiamando i principi secondo cui un comitato spontaneo può essere legittimato anche se costituito in occasione dell'evento lesivo, purché presenti finalità statutarie di tutela, stabilità organizzativa, associativa e territoriale e non sia sorto esclusivamente per impugnare un singolo atto, il TAR ha rilevato che il Comitato era stato costituito poco dopo la presentazione della domanda progettuale, perseguiva finalità molteplici ed eterogenee, non aveva dimostrato un'effettiva e continuativa attività di tutela ambientale, era composto da sole tredici persone e non aveva provato il collegamento dei componenti con la zona interessata, né in termini di residenza né di esercizio di attività economiche o professionali. Le osservazioni procedimentali e la richiesta di autotutela non sono state ritenute sufficienti a dimostrare una stabile attività associativa. Anche l'elenco di firmatari ricavato da una piattaforma online è stato ritenuto inutilizzabile, perché privo di sottoscrizioni verificabili, intestazione e prova del collegamento con il Comitato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva, senza esame nel merito delle censure ambientali. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, l.r. Emilia-Romagna n. 4/2018
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
La Regione ha utilizzato la disposizione per escludere il progetto dalla successiva procedura di VIA; la legittimità sostanziale dell'atto non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 191 TFUE
principio di precauzione e prevenzione
Invocato dal Comitato quale parametro di legittimità dello screening; il TAR non ha deciso la relativa censura nel merito.
Convenzione di Aarhus
consultazione del pubblico
Invocata per censurare l'omessa partecipazione del pubblico; la questione non è stata esaminata nel merito.
d.lgs. n. 152/2006
consultazione del pubblico e procedimento di VIA
Indicato quale disciplina ambientale asseritamente violata; il TAR non ha esaminato la fondatezza della censura.
art. 208 d.lgs. n. 152/2006
procedimento autorizzativo per l'esercizio dell'impianto
Richiamato da ARPAE per evidenziare che la conclusione dello screening non autorizza l'esercizio dell'impianto, subordinato a un successivo procedimento autorizzativo.
art. 32, comma 1, lett. h), l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
Invocato dal Comitato per contestare la mancata previsione degli oneri; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 18, comma 5, l. n. 349/1986
elenco delle associazioni ambientaliste
Il TAR ha richiamato la disposizione per distinguere i gruppi associativi informali, non iscritti nell'elenco, ai quali è richiesta la prova di una concreta e attuale lesione della propria posizione soggettiva.
Massime di principio
- La procura speciale alla lite deve consentire di individuare la specifica controversia; quando è conferita su foglio separato prima dell'adozione dell'atto lesivo e si limita a riferirsi genericamente al procedimento amministrativo e a ogni eventuale contenzioso relativo al progetto, senza identificare precisamente l'atto, le controparti e l'autorità giudiziaria, non è idonea a conferire la rappresentanza processuale necessaria per proporre il ricorso.
- La legittimazione ad agire di un comitato spontaneo non richiede necessariamente una preesistenza temporale rispetto all'evento lesivo, ma presuppone finalità statutarie di tutela dell'interesse dedotto, adeguata stabilità organizzativa e associativa, rappresentatività e stabile collegamento territoriale con l'area interessata.
- La mera partecipazione di un comitato al procedimento amministrativo, mediante presentazione di osservazioni o istanze di autotutela, non dimostra di per sé la legittimazione processuale, né trasforma un interesse diffuso in una posizione legittimante.
- Un comitato non dimostra la propria rappresentatività territoriale quando non prova il collegamento dei suoi componenti con l'area interessata, mediante residenza, titolarità di attività economiche o professionali o altri elementi concreti idonei a evidenziare una lesione attuale e concreta.
- Per i gruppi associativi informali non iscritti nell'elenco delle associazioni ambientaliste previsto dalla legge, la legittimazione richiede la dimostrazione di una lesione concreta e attuale della posizione soggettiva tutelata, esistente al momento della proposizione del ricorso e persistente fino alla decisione.
- La conclusione positiva dello screening ambientale, consistente nel non assoggettamento del progetto a VIA, non equivale all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che resta subordinata agli ulteriori procedimenti autorizzativi previsti dalla disciplina di settore.
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