Sentenza n. 1109/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 796/2024 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 29.7.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Avellino, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero, previa emissione della Carta, all'accredito di 2.000 euro. Ha dedotto l'avvenuta notifica del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il passaggio in giudicato della pronuncia e la persistente inerzia amministrativa. Ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata notificata il 1° febbraio 2025 ai fini dell'intimazione ad adempiere e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché l'amministrazione non aveva fornito prova dell'avvenuto riconoscimento della Carta elettronica per l'importo e gli anni indicati nel titolo, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia: il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali atti contabili e di bilancio, per la completa esecuzione del giudicato. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione e che il commissario dovrà svolgere anche le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità non è stata ritenuta applicabile in concreto, alla luce delle ragioni ostative connesse alla crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento e di nominare un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza i poteri necessari per ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata o ridotta quando ricorrano ragioni ostative, valutate discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente riconosciuta dal giudicato azionato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la persistente mancata esecuzione legittima l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a insediarsi, su richiesta della parte, dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e a compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione completa del giudicato.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare anche le necessarie iniziative contabili e finanziarie.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma il giudice dell'ottemperanza può negarla quando sussistano ragioni ostative riferibili ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici; la valutazione è discrezionale e concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →