Sentenza del 21/06/2018 n. 480 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul rimborso di ritenute alla fonte operate sui dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM non residenti. Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti - Restrizioni - Tassazione dei dividendi versati agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) - Dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM non residenti - Esenzione dei dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM residenti - Giustificazioni - Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri - Coerenza del regime fiscale - Proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti chiedevano il rimborso delle ritenute alla fonte applicate, tra il 2000 e il 2009, sui dividendi ricevuti da società residenti in Danimarca. La normativa danese esentava dalla ritenuta gli OICVM residenti che ottenessero lo status di fondo ai sensi dell'articolo 16 C della ligningslov, mediante una distribuzione minima effettiva o il calcolo di una distribuzione minima soggetta a imposizione presso i detentori di quote. Gli OICVM non residenti, invece, erano assoggettati alla ritenuta esclusivamente perché non residenti. La questione era se tale differenza violasse la libera circolazione dei capitali prevista dal diritto dell'Unione.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 63 TFUE osta alla normativa danese. La ritenuta applicata ai dividendi corrisposti agli OICVM non residenti, mentre gli OICVM residenti potevano ottenere l'esenzione rispettando condizioni sostanzialmente equivalenti, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La differenza non era giustificata né dalla necessità di preservare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri né dalla coerenza del regime fiscale. La Danimarca avrebbe potuto estendere l'esenzione agli OICVM non residenti capaci di dimostrare, con la collaborazione delle autorità fiscali, un'imposizione equivalente sulla distribuzione minima. Spetta al giudice nazionale decidere concretamente sulle domande di rimborso e sulle spese.
Norme richiamate
Articolo 63 TFUE
Libera circolazione dei capitali
Vieta le restrizioni ai movimenti di capitali, comprese le norme fiscali idonee a dissuadere gli OICVM non residenti dall'investire nello Stato membro o gli investitori dal partecipare a tali organismi. Una ritenuta sui dividendi pagati agli OICVM non residenti, non applicata agli OICVM residenti in condizioni equivalenti, viola la norma.
Articolo 65, paragrafi 1 e 3, TFUE
Le disposizioni fiscali che distinguono in base alla residenza non devono costituire discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate alla libera circolazione dei capitali
La differenza di trattamento fiscale basata sulla residenza è ammissibile solo se riguarda situazioni oggettivamente diverse o è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, nel rispetto della proporzionalità.
Articolo 16 C della ligningslov danese
Definisce i fondi di investimento qualificati ai fini dell'esenzione, subordinandola alla distribuzione effettiva o al calcolo di una distribuzione minima soggetta a imposta presso i detentori di quote.
Articolo 65 della kildeskatteloven danese
Prevede la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società danesi, con possibilità di esenzione per i fondi residenti qualificati secondo la disciplina applicabile.
Direttiva 85/611/CEE sugli OICVM
Rileva per qualificare i ricorrenti come OICVM armonizzati dell'Unione; la controversia è stata tuttavia decisa principalmente alla luce della libera circolazione dei capitali.
Massime di principio
- Uno Stato membro che assoggetta a imposizione i dividendi percepiti da organismi non residenti deve, in linea di principio, trattare tali organismi in modo equivalente a quelli residenti quando il rischio di doppia imposizione economica è analogo.
- Un'esenzione fiscale non può essere riservata ai soli soggetti residenti se un soggetto non residente può soddisfare condizioni sostanziali equivalenti e l'amministrazione dispone di strumenti di cooperazione per verificarle.
- La necessità di preservare la ripartizione della potestà impositiva non giustifica automaticamente una ritenuta sui non residenti, soprattutto quando lo Stato ha scelto di non tassare gli organismi residenti sui medesimi dividendi.
- La coerenza del sistema fiscale può giustificare una restrizione solo in presenza di un nesso diretto tra il beneficio fiscale e un prelievo compensativo; anche in tal caso deve essere utilizzata la misura meno restrittiva.
- Nel valutare il rimborso di ritenute, occorre verificare concretamente se il soggetto non residente avrebbe potuto dimostrare il rispetto delle condizioni sostanziali richieste ai residenti e se l'imposizione subita eccede quella applicabile in una situazione interna equivalente.
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