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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13114 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento sostenendo che il precedente appello dell'Ufficio contro la sentenza relativa all'avviso di accertamento non fosse stato validamente notificato al suo procuratore, a causa del trasferimento del domicilio professionale. Ha quindi dedotto l'inammissibilità dell'appello e l'illegittimità della sentenza divenuta presupposto della cartella. Il motivo è stato ritenuto innanzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto né prodotto la relata di notifica necessaria a verificare il vizio denunciato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che eventuali vizi della notificazione o del procedimento relativo al precedente giudizio dovevano essere fatti valere in quello stesso giudizio, mediante i mezzi di impugnazione previsti, e non potevano essere dedotti impugnando successivamente la cartella di pagamento. Una volta passata in giudicato la sentenza che aveva confermato il credito erariale, essa costituiva valido presupposto per l'emissione della cartella. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento.

    La norma è stata invocata per denunciare un vizio processuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque riferita a un giudizio diverso da quello avente ad oggetto la cartella.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Indicazione specifica degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda.

    Il ricorso per Cassazione deve indicare e riportare in modo autosufficiente gli elementi documentali necessari alla verifica della censura.

  • Art. 369, comma 2, c.p.c.

    Deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

    Il ricorrente deve depositare i documenti indispensabili per consentire alla Corte di verificare il vizio denunciato, come la relata di notifica.

  • Art. 161 c.p.c.

    La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di tali impugnazioni.

    Gli errori, le nullità e le irregolarità di un processo devono essere dedotti nello stesso processo, mediante i relativi mezzi di impugnazione, e non in un giudizio successivo avente oggetto diverso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17

    La disposizione è stata richiamata dal contribuente in relazione alla notificazione dell'atto di appello al procuratore, ma la Corte non ha accolto la censura.

Massime di principio

  • Quando un atto successivo, come una cartella di pagamento, si fonda su una sentenza passata in giudicato, l'impugnazione dell'atto successivo può riguardare normalmente solo i suoi vizi propri e non gli errori o i vizi del precedente processo.
  • Eventuali irregolarità nella notificazione dell'appello o nella formazione della sentenza devono essere contestate nel giudizio originario, tramite appello, ricorso per Cassazione o altri rimedi straordinari eventualmente applicabili.
  • Il giudice chiamato a esaminare un atto consequenziale non può, di regola, rimettere in discussione incidentalmente l'esistenza o la validità di un titolo giudiziale definitivo posto a fondamento dell'atto.
  • In Cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: gli atti e i documenti decisivi devono essere specificamente indicati, localizzati e, quando necessario, trascritti o prodotti.
  • La mancata impugnazione tempestiva della sentenza comporta la formazione del giudicato, che rende il credito definitivamente accertato e consente all'amministrazione di procedere alla riscossione.

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