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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14296/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi di ricorso: (1) violazione di legge per mancato rinvio dell'udienza del 16/05/2019 nonostante il legittimo impedimento per motivi di salute documentato da certificato medico, e contestazione della valutazione della corte secondo cui l'imputato avrebbe rinunciato a partecipare; (2) violazione di legge, vizio di motivazione e censura di incostituzionalità dell'art. 23, comma 4 d.l. 149/2020 per difetto di indicazione nel decreto della disciplina sulla celebrazione dei giudizi d'appello in periodo di emergenza sanitaria e per la mancata presa in considerazione della istanza presentata personalmente dall'imputato per partecipare all'udienza nonostante la normativa emergenziale sulla trattazione scritta e sui termini perentori per chiedere la discussione orale

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (i) in relazione alla mancata partecipazione del 16/05/2019 il verbale redatto dalla polizia penitenziaria attestante la dichiarazione di rinuncia dell'imputato prevaleva sul certificato medico, anche perché non era stata presentata una formale istanza di rinvio; (ii) la disciplina emergenziale che consente la trattazione scritta del giudizio di appello e prevede un termine perentorio per chiedere la discussione orale è compatibile con le esigenze di difesa e dunque non risultava fondata l'eccezione di incostituzionalità; (iii) non costituisce causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento sulla celebrazione con rito camerale non partecipato alla luce dell'art. 601, comma 6 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1 lett. c cod. proc. pen.

    Riferita alla disciplina del legittimo impedimento dell'imputato a comparire; la Corte ha valutato che non fosse stata formulata una richiesta di rinvio e che la dichiarazione di rinuncia verbalizzata fosse determinante

  • art. 111 Cost.

    Richiamata in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo e alla garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la disciplina emergenziale con le esigenze di difesa

  • art. 6 CEDU

    Richiamata in ordine al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che la trattazione scritta e i termini per chiedere la discussione orale non comprimessero in modo inaccettabile tali diritti

  • art. 23, comma 4 d.l. 149/2020

    Contestato dal ricorrente come fonte di incertezza sulla celebrazione dei giudizi in emergenza; la Corte ha ritenuto la disciplina emergenziale complessivamente compatibile e non idonea a determinare la nullità impugnata

  • art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. con legge 18/12/2020 n.176)

    Norma che disciplina la celebrazione dei giudizi in forma camerale durante l'emergenza; la Corte ha ritenuto che l'omissione di un avvertimento nel decreto di citazione non costituisca causa di nullità alla luce dell'art. 601 c.p.p.

  • art. 601, comma 6 cod. proc. pen.

    Riferito per escludere che l'omesso avvertimento sul rito camerale costituisca un vizio del decreto di citazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Cass. sez. II, sent. n. 45188 del 14/10/2021 (Rv. 282438)

    Giurisprudenza di riferimento usata dalla Corte per affermare che l'omesso avvertimento sulla celebrazione con rito camerale non è causa di nullità del decreto di citazione

Massime di principio

  • La sola produzione di un certificato medico non è automatica causa di rinvio: è necessario che emerga una formale e tempestiva istanza di rinvio o che non vi sia una chiara manifestazione di volonta' di non partecipare all'udienza
  • Se un imputato dichiara di rinunciare alla presenza (anche verbalmente all'organo di polizia incaricato della traduzione) tale dichiarazione può prevalere sulla documentazione medica successiva, salvo prova contraria
  • In periodo di emergenza sanitaria la trattazione scritta degli appelli e i termini perentori per chiedere la discussione orale sono ammessi e, se rispettati, non ledono in via automatica i diritti di difesa
  • L'omissione nel decreto di citazione di un avvertimento sulla celebrazione in forma camerale non è necessariamente causa di nullità quando la normativa processuale applicabile non lo richiede espressamente
  • Per evitare pregiudizi processuali in situazioni di detenzione o arresti domiciliari è opportuno che tutte le istanze rilevanti (rinvio, partecipazione) siano formalizzate tramite il difensore e nei termini previsti

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