Cassazione Penale, Sentenza n. 14296/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: (1) violazione di legge per mancato rinvio dell'udienza del 16/05/2019 nonostante il legittimo impedimento per motivi di salute documentato da certificato medico, e contestazione della valutazione della corte secondo cui l'imputato avrebbe rinunciato a partecipare; (2) violazione di legge, vizio di motivazione e censura di incostituzionalità dell'art. 23, comma 4 d.l. 149/2020 per difetto di indicazione nel decreto della disciplina sulla celebrazione dei giudizi d'appello in periodo di emergenza sanitaria e per la mancata presa in considerazione della istanza presentata personalmente dall'imputato per partecipare all'udienza nonostante la normativa emergenziale sulla trattazione scritta e sui termini perentori per chiedere la discussione orale
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (i) in relazione alla mancata partecipazione del 16/05/2019 il verbale redatto dalla polizia penitenziaria attestante la dichiarazione di rinuncia dell'imputato prevaleva sul certificato medico, anche perché non era stata presentata una formale istanza di rinvio; (ii) la disciplina emergenziale che consente la trattazione scritta del giudizio di appello e prevede un termine perentorio per chiedere la discussione orale è compatibile con le esigenze di difesa e dunque non risultava fondata l'eccezione di incostituzionalità; (iii) non costituisce causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento sulla celebrazione con rito camerale non partecipato alla luce dell'art. 601, comma 6 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178, comma 1 lett. c cod. proc. pen.
Riferita alla disciplina del legittimo impedimento dell'imputato a comparire; la Corte ha valutato che non fosse stata formulata una richiesta di rinvio e che la dichiarazione di rinuncia verbalizzata fosse determinante
art. 111 Cost.
Richiamata in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo e alla garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la disciplina emergenziale con le esigenze di difesa
art. 6 CEDU
Richiamata in ordine al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che la trattazione scritta e i termini per chiedere la discussione orale non comprimessero in modo inaccettabile tali diritti
art. 23, comma 4 d.l. 149/2020
Contestato dal ricorrente come fonte di incertezza sulla celebrazione dei giudizi in emergenza; la Corte ha ritenuto la disciplina emergenziale complessivamente compatibile e non idonea a determinare la nullità impugnata
art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. con legge 18/12/2020 n.176)
Norma che disciplina la celebrazione dei giudizi in forma camerale durante l'emergenza; la Corte ha ritenuto che l'omissione di un avvertimento nel decreto di citazione non costituisca causa di nullità alla luce dell'art. 601 c.p.p.
art. 601, comma 6 cod. proc. pen.
Riferito per escludere che l'omesso avvertimento sul rito camerale costituisca un vizio del decreto di citazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Cass. sez. II, sent. n. 45188 del 14/10/2021 (Rv. 282438)
Giurisprudenza di riferimento usata dalla Corte per affermare che l'omesso avvertimento sulla celebrazione con rito camerale non è causa di nullità del decreto di citazione
Massime di principio
- La sola produzione di un certificato medico non è automatica causa di rinvio: è necessario che emerga una formale e tempestiva istanza di rinvio o che non vi sia una chiara manifestazione di volonta' di non partecipare all'udienza
- Se un imputato dichiara di rinunciare alla presenza (anche verbalmente all'organo di polizia incaricato della traduzione) tale dichiarazione può prevalere sulla documentazione medica successiva, salvo prova contraria
- In periodo di emergenza sanitaria la trattazione scritta degli appelli e i termini perentori per chiedere la discussione orale sono ammessi e, se rispettati, non ledono in via automatica i diritti di difesa
- L'omissione nel decreto di citazione di un avvertimento sulla celebrazione in forma camerale non è necessariamente causa di nullità quando la normativa processuale applicabile non lo richiede espressamente
- Per evitare pregiudizi processuali in situazioni di detenzione o arresti domiciliari è opportuno che tutte le istanze rilevanti (rinvio, partecipazione) siano formalizzate tramite il difensore e nei termini previsti
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