Sentenza n. 3116/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 193/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 793/2024 del Tribunale di Varese Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.09.2025, notificata il 26.09.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 1.500,00 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, notificata al Ministero e passata in giudicato, con la quale l'amministrazione era stata condannata a riconoscere la carta del docente per 500,00 euro annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2024/2025, per complessivi 1.500,00 euro. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero. La procedibilità del ricorso è stata ritenuta sussistente per il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provata documentalmente la spettanza delle somme riconosciute dal giudicato e rilevando che l'amministrazione non aveva allegato di aver adempiuto. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario operi su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'esecuzione entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari. Ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per dichiarare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'amministrazione le modalità di esecuzione, con nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna divenuta definitiva, la mancata allegazione o documentazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte della prova documentale del credito riconosciuto dal giudicato, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di pagamento delle somme dovute.
- Quando il giudicato condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e disporre, già nella sentenza, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; se l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, per le sentenze di condanna, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
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