Cassazione Penale, Sentenza n. 8542/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, aveva confermato la confisca di numerosi beni nella disponibilità di Bruna Bonazzi (ritenuta persona socialmente pericolosa) e, quanto all'immobile formalmente intestato alla figlia Chiara Ferraiuolo, aveva ritenuto che fosse nella disponibilità della madre. Le censure mosse da Bonazzi hanno riguardato (i) la mancanza di rispetto dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011 e motivazione apparente circa il giudizio di pericolosità, lamentando l'uso di fatti per i quali vi è stata assoluzione; (ii) violazione delle regole sull'onere della prova e della sproporzione tra redditi leciti e acquisiti, nonché mancato utilizzo di poteri istruttori per acquisire prove documentali; (iii) violazione della Convenzione EDU in relazione alla presunzione di innocenza e alla parità delle armi. Ferraiuolo ha dedotto violazione degli artt. 10 comma 2 e 27 comma 2 d.lgs. n.159/2011 e carenza motivazionale in ordine alla confisca dell'immobile di Sant'Ambrogio di Valpolicella, sostenendo che il bene è sempre rimasto nella sua esclusiva disponibilità e che la confisca sarebbe basata su deduzioni apodittiche circa la fittizietà delle intestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha confermato che il sindacato di legittimità sui decreti in materia di prevenzione è limitato: è possibile denunciare solo la mancanza assoluta della motivazione o la sua apparente incoerenza, non rimproverare semplici valutazioni logiche dei fatti già compiute dal giudice di merito. Nel merito la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia travalicato i limiti consentiti nell'utilizzare, per la valutazione della pericolosità, sia fatti per i quali è intervenuta condanna sia elementi di fatto emersi nel processo (anche se relativi a episodi per i quali è intervenuta assoluzione), purché non siano valutati in modo decisivo in contrasto con la giurisprudenza. Quanto alla sproporzione redditi/beni, la Cassazione ha condiviso la valutazione che la documentazione prodotta dalla difesa fosse insufficiente a giustificare la provenienza lecita dei beni e che la Corte distrettuale avesse adottato argomentazioni logiche e non manifestamente illogiche. Sull'immobile intestato alla figlia la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello circa la disponibilità di fatto riconducibile alla madre e ha escluso la possibilità di una revoca parziale della confisca. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 1 lett. b)
Definisce la categoria delle persone socialmente pericolose; la Corte ha ritenuto che il giudice della prevenzione possa valutare autonomamente elementi anche diversi da sentenze di condanna, ma non può fondarsi in via decisiva su assoluzioni.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 10 comma 2
Imposta l'obbligo motivazionale del giudice d'appello nei decreti di prevenzione; la Cassazione ha precisato i limiti del sindacato di legittimità su tale motivazione (solo vizio di apparente motivazione o mancanza assoluta).
d.lgs. n.159 del 2011, art. 27 comma 2
Disciplina ricorso in cassazione avverso decreti in materia di misure di prevenzione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che limita i motivi ammissibili in Cassazione.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 24
Prevede la confisca dei beni il cui valore risulta sproporzionato rispetto ai redditi o frutto di attività illecite; la Corte ha ribadito che la pubblica accusa ha l'onere di provare la sproporzione e può avvalersi di presunzioni, mentre il proposto ha la facoltà di fornire la controprova.
cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. e)
Rimando sul ruolo del vizio di motivazione nei giudizi di legittimità; la Corte ha spiegato che in materia di prevenzione non sono ammessi ampi rilievi motivazionali se gli argomenti sono stati comunque considerati dal giudice.
legge n.1423/1956 art.4 comma 11 e legge n.575/1965 art.3-ter comma 2 (trasfusi nel d.lgs. n.159/2011)
Richiamate per definire i soggetti legittimati a proporre ricorso in Cassazione e i limiti del sindacato di legittimità sui decreti di prevenzione.
cod. pen., art. 240-bis
Richiamato nel contesto della confisca disposta dal giudice penale in quanto elemento considerato dalla Corte distrettuale per valutare provvista e reimpiego.
d.lgs. n.385 del 1993, art. 132
Norma citata nella motivazione riguardo alla qualificazione come illecita di attività bancaria/intermediazione finanziaria svolta senza autorizzazione.
Massime di principio
- In Cassazione contro decreti di prevenzione l'esame è limitato: si possono denunciare solo la mancanza assoluta della motivazione o la sua apparente incoerenza, non semplici divergentI apprezzamenti di merito.
- Il giudice della prevenzione può tenere conto anche di fatti oggetto di sentenze di assoluzione come elementi indiziari nella valutazione della pericolosità, purché ciò non contrasti con i principi secondo cui un'assoluzione non può essere usata in modo decisivo a danno dell'interessato.
- Sull'onere della prova in materia di confisca di prevenzione: la pubblica accusa deve dimostrare, anche per presunzioni, la sproporzione tra beni e redditi; il proposto ha la possibilità di fornire prova contraria, ma la 'vicinanza della prova' richiede elementi concreti e documentali a sostegno della giustificazione della provenienza.
- La prova documentale di attività redditizie molto remote o non più disponibile può essere valutata dal giudice alla luce della sua effettiva reperibilità; l'assenza di documenti non esclude la confisca se sussistono elementi indiziari robusti e coerenti.
- Le operazioni di intestazione o trasferimento a terzi possono essere qualificate come schermi se gli elementi di fatto evidenziano che il controllo e la disponibilità effettiva del bene restano in capo al proposto; la formalità dell'intestazione non esclude la confisca se provata la disponibilità di fatto.
- Le doglianze generiche di violazione dei diritti convenzionali (es. Convenzione EDU) richiedono la dimostrazione specifica del pregiudizio; non è sufficiente un rilievo genericamente evocato senza una concreta indicazione di come il diritto sia stato leso.
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