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Sentenza

Sentenza n. 2678/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 15853 del 14.04.2025, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202505543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per la classe di concorso A-08

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale adottato sull'istanza di riconoscimento del titolo e della formazione conseguiti in Romania. Il provvedimento fondava il rigetto sull'assenza dell'Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, attestante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni. Sono stati dedotti il difetto di istruttoria, l'omessa valutazione dei certificati universitari di completamento dei percorsi psicopedagogici di Nivel I e II, il difetto di motivazione, la mancata comparazione tra il percorso formativo estero e quello richiesto in Italia, la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 e dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulle qualifiche professionali conseguite in Romania. È stata inoltre contestata la violazione della disciplina procedurale europea e nazionale, poiché l'Amministrazione, dopo un'iniziale inerzia superiore a un anno, aveva assegnato un termine ritenuto perentorio per produrre l'Adeverinta, non aveva accolto la richiesta di proroga e aveva rigettato l'istanza senza valutare la documentazione integrativa e l'attivazione della ricorrente presso le autorità romene.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto illegittimo considerare l'Adeverinta ministeriale un requisito indispensabile e astratto per procedere all'esame della domanda. Tale documento costituisce un elemento istruttorio utile, ma non necessario, potendo i certificati universitari relativi ai percorsi di formazione psicopedagogica Nivel I e II costituire titoli di formazione autonomamente rilevanti ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del TFUE. L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente e individualmente l'insieme di diplomi, certificati, competenze ed eventuale esperienza professionale, comparandolo con la formazione richiesta in Italia e, ove emergessero differenze, disporre misure compensative proporzionate, anziché respingere l'istanza senza esame sostanziale. Il Collegio ha inoltre ritenuto illegittimo il mancato esame delle integrazioni documentali e della richiesta di proroga, in contrasto con i doveri di collaborazione e buona fede e con il principio del soccorso istruttorio. I termini previsti dalla direttiva e dal d.lgs. n. 206/2007 sono ordinatori, ma la loro gestione deve essere coerente con proporzionalità, favor per la libera circolazione e correttezza procedimentale. L'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza considerando anche la documentazione prodotta nel giudizio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    «spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14»

    La direttiva impone una valutazione concreta e comparativa dell'intero percorso formativo e consente misure compensative proporzionate quando sussistano differenze rispetto alla formazione nazionale.

  • art. 13 Direttiva 2005/36/CE

    «attestato di competenza» e «titolo di formazione di cui all’articolo 11»

    La domanda non può essere esclusa automaticamente per l'assenza dell'Adeverinta ministeriale quando siano stati prodotti titoli di formazione rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, suscettibili di valutazione sostanziale.

  • art. 14 Direttiva 2005/36/CE

    Le misure compensative devono essere disposte, ove necessarie, in modo proporzionato alle differenze formative accertate e possono includere formazione complementare o tirocinio.

  • art. 51 Direttiva 2005/36/CE

    «L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese ... e lo informa eventualmente dei documenti mancanti»; «La procedura d'esame ... va completata ... entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa»

    L'autorità deve segnalare tempestivamente le carenze documentali e concludere il procedimento nei termini previsti, ferma la natura ordinatoria dei termini secondo la decisione.

  • art. 16 d.lgs. n. 206/2007

    Recepisce la disciplina procedurale sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sui termini di esame della domanda.

  • art. 22 d.lgs. n. 206/2007

    È richiamato quale base della valutazione del percorso formativo e delle eventuali misure compensative.

  • art. 2, comma 7, l. n. 241/1990

    Consente la sospensione dei termini procedimentali nei casi di acquisizione di informazioni o certificazioni non già disponibili.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    È richiamato a fondamento della possibilità di acquisire e integrare la documentazione necessaria all'istruttoria.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non esonera l'Amministrazione dal valutare le osservazioni e la documentazione presentate dall'interessato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro, l'assenza di uno specifico certificato attestante l'abilitazione estera non può determinare automaticamente il rigetto della domanda quando siano stati prodotti titoli di formazione suscettibili di valutazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del TFUE.
  • L'autorità competente deve esaminare concretamente e individualmente l'insieme di diplomi, certificati, competenze ed esperienze professionali del richiedente, comparandolo con i requisiti formativi nazionali; l'eventuale equivalenza parziale deve essere valutata ai fini dell'adozione di misure compensative proporzionate.
  • Un'attestazione ministeriale estera può costituire un elemento istruttorio utile e può essere richiesta dall'amministrazione, ma non è necessariamente un requisito costitutivo o indispensabile per avviare e definire nel merito la valutazione della qualificazione professionale, se le altre certificazioni consentono una verifica sostanziale del percorso.
  • La mancata produzione di un documento richiesto in sede istruttoria non legittima di per sé il rigetto quando l'interessato abbia dimostrato di essersi attivato per ottenerlo, abbia chiesto una proroga o sospensione e abbia prodotto documentazione alternativa o integrativa rilevante; l'amministrazione deve valutare tali elementi secondo buona fede, collaborazione e proporzionalità.
  • I termini procedimentali previsti dalla direttiva 2005/36/CE e dal d.lgs. n. 206/2007, anche se ordinatori, impongono all'autorità di segnalare tempestivamente le carenze documentali e incidono sulla ragionevole modulazione degli adempimenti richiesti al privato.
  • Il provvedimento di diniego è illegittimo quando respinge la domanda per una carenza documentale senza svolgere la comparazione tra la formazione estera e quella nazionale e senza motivare perché i titoli prodotti non consentano il riconoscimento, eventualmente subordinato a misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEsami di abilitazionePartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PA

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