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Sentenza

Sentenza n. 223/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, con cui è stato riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente in favore del ricorrente;

Giustizia amministrativa202500901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, recante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente e la condanna al pagamento delle somme liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali a una sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato l'amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme dovute. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa; l'USR Marche non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo l'intervento del commissario su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e l'esecuzione dell'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo nell'accertare l'inottemperanza e imporre l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza di condanna è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto al ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza proposta per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • Quando una sentenza passata in giudicato non è stata eseguita e l'amministrazione non contesta la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
  • La condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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